Sentenza del 20/02/2015 n. 3409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a omessi versamenti IRPEG e IRAP, derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi presentata per il 1998. Sosteneva che l'iscrizione a ruolo fosse decaduta perché tardiva e che la cartella fosse stata notificata oltre i termini di legge. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR Liguria aveva confermato la decisione, ritenendo non provato dall'Ufficio l'iter di formazione e consegna del ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza, sostenendo soprattutto che la cartella era stata notificata entro il termine transitorio quinquennale previsto per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, per una dichiarazione presentata nel 1999, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, quindi entro il 31 dicembre 2004. Poiché la cartella era stata notificata il 28 ottobre 2003, la notifica era tempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base possono essere iscritte a ruolo le somme non versate dal contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
Nella versione applicabile alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, prevedeva il termine perentorio del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione automatizzata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24
La Corte ha ritenuto che, nel regime applicabile, non prevedesse uno specifico termine decadenziale per la consegna del ruolo al concessionario, trattandosi di un'attività interna dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, la disciplina deve essere interpretata nel senso che la notifica della cartella relativa a somme liquidate ai sensi dell'art. 36-bis deve avvenire entro un termine decadenziale.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005
Ha introdotto, anche per le controversie pendenti, il termine transitorio secondo cui, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina che non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, ritenendo inammissibile l'esposizione indefinita del contribuente all'azione di riscossione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla riscossione derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, occorre verificare anzitutto la data di presentazione della dichiarazione e il termine decadenziale applicabile alla notifica della cartella.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella relativa a somme liquidate ai sensi dell'art. 36-bis doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
- La tempestività della notifica della cartella costituisce il profilo esterno decisivo del rapporto con il contribuente; le attività interne di formazione e consegna del ruolo, in assenza di uno specifico termine decadenziale applicabile, non assumono autonomo rilievo se la notifica è avvenuta tempestivamente.
- Le norme introdotte dopo una pronuncia di incostituzionalità possono avere funzione transitoria e applicarsi anche alle controversie ancora pendenti, purché ciò risulti dalla disciplina e sia necessario per garantire un termine ragionevole all'azione di riscossione.
- Chi contesta una cartella deve confrontare la data di notifica con il termine decadenziale previsto per il periodo fiscale interessato; se la notifica è tempestiva, le eccezioni basate esclusivamente sulla tardiva consegna del ruolo possono non essere sufficienti.
- Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari e non servono ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e rigettare direttamente il ricorso originario del contribuente.
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