Cassazione Penale, Sentenza n. 8960/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628, 61, comma primo, n. 2, 582 e 585 c.p., contestando la valutazione delle prove, il riconoscimento fotografico e le risultanze di indagine; ha lamentato l'apparenza della motivazione (motivazione per relationem) e la mancata risposta alle censure difensive; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della continuazione, chiedendo una mitigazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle stesse questioni già affrontate e risolte dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga una puntuale, adeguata e autonoma motivazione e ha ricordato che, secondo la giurisprudenza europea, il giudice d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata senza dover rispondere dettagliatamente a ogni singola censura. La Corte ha inoltre precisato che molte doglianze del ricorrente erano in realtà una richiesta di sindacato sulle valutazioni di merito (valutazione delle prove) non ammissibile in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000; condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686 (oltre ogni altro onere indicato).
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Riferimento alla fattispecie di rapina contestata: la norma è richiamata come titolo di reato impugnato, ma la Corte non ha affrontato nel merito una riforma della qualificazione del fatto, dichiarando inammissibile il ricorso per motivo procedurale
art. 61, comma 1, n. 2 c.p.
Richiamata in relazione alle circostanze (attenuanti/aggravanti) contestate; la Corte ha ritenuto che le deduzioni difensive non avessero dimostrato elementi tali da impugnare la valutazione della Corte territoriale, pertanto non è stata ravvisata la necessità di un sindacato in Cassazione
art. 582 c.p.
Richiamata tra le norme oggetto di censura (probabilmente in relazione a delitti concernenti l'integrità personale o reati connessi alle condotte contestate); la Corte non ha ritenuto sussistenti errori di diritto che giustificassero l'ammissione del ricorso
art. 585 c.p.
Citata fra le norme contestate; la Corte ha giudicato le censure come ricadenti nel sindacato di merito (valutazione probatoria) e non attinenti a vizi di diritto o a una motivazione manifestamente illogica
art. 6 § 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CEDU (Van de Hurk e altre) per affermare che l'obbligo di motivazione non impone la risposta dettagliata a ogni singola argomentazione: il giudice d'appello può, in linea di principio, fare propri i motivi della decisione impugnata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 - Caradonna)
Richiamata per il principio secondo cui in Cassazione non sono deducibili censure che si limitino ad attaccare la persuasività o la diversa valutazione delle prove, salvo che non emergano vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre, in termini di dissenso, le stesse valutazioni di merito già decise dalla Corte d'appello senza indicare un concreto vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione
- Il giudice d'appello può, in linea di principio, richiamare e fare propri i motivi della sentenza di primo grado; la mancata risposta punto per punto non costituisce di per sé motivo di annullamento se la decisione risulta complessivamente adeguatamente motivata
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto, omissioni logiche manifeste o contraddizioni tali da incidere sulla decisione; la semplice richiesta di rivedere la valutazione della credibilità o del peso delle prove è insufficiente
- Le deduzioni relative al trattamento sanzionatorio (riconoscimento di attenuanti o mitigazione per continuazione) devono evidenziare specifici errori giuridici o di motivazione; contestazioni meramente valutative sul punto sono normalmente inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie (es. ammenda) e la condanna alle spese: chi propone ricorso reiterativo o manifestamente infondato rischia costi e penalità economiche
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