Cassazione Civile, Ordinanza n. 35932/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso da due persone per l'irragionevole durata di un processo penale nel quale erano stati imputati. La Corte d'appello, dopo una prima declaratoria di inammissibilità per mancato deposito dell'istanza di accelerazione, revocava quel decreto e condannava il Ministero al pagamento di somme indennitarie in favore di ciascun ricorrente, liquidando anche le spese di lite in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori e esborsi. I due soccombenti parziali sul punto delle spese ricorrevano per cassazione lamentando: 1) che la liquidazione al minimo tariffario fosse immotivata e illegittima, specie a fronte della richiesta di parametri medi e della non particolare difficoltà della materia; 2) la mancata applicazione della maggiorazione del 30% per il deposito telematico di atti redatti in modo idoneo alla consultazione e ricerca testuale; 3) la mancata applicazione della maggiorazione del 30% per la difesa congiunta di due parti aventi la stessa posizione processuale; 4) l'omessa pronuncia sulla richiesta di detta maggiorazione telematica, espressamente formulata nelle conclusioni; 5) la carenza di motivazione sulla asserita semplicità della materia, posta a base della liquidazione al minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo, ritenendo legittima la liquidazione delle spese entro la fascia minima dei parametri senza necessità di specifica motivazione sul punto, perché il giudice può collocarsi nella forbice tariffaria senza dover giustificare la scelta se non quando si discosti oltre i limiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: quanto alla maggiorazione del 30% per il deposito telematico, ha affermato che la domanda ha autonomia propria e che la sua mancata considerazione integra omessa pronuncia, non essendo sufficiente un rigetto implicito; quanto alla maggiorazione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale, ha ritenuto che la Corte di merito dovesse motivare sul mancato riconoscimento dell'aumento previsto dal D.M. n. 55 del 2014, non avendolo fatto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 2, comma 1, legge 24 marzo 2001, n. 89
richiamato con riferimento alla necessità dell'istanza di accelerazione nel processo presupposto
art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89
indicato come procedimento definito dal decreto della Corte d'appello
art. 640, secondo comma, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'obbligo del giudice di richiedere la produzione dell'istanza di accelerazione
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza e non debenza di spese superflue
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione per il deposito telematico
art. 2233, secondo comma, c.c.
usato come limite alla liquidazione di somme meramente simboliche, non consone al decoro della professione
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato con riguardo al principio per cui la nota spese limita, in certi casi, la somma liquidabile oltre la richiesta
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento"
la Corte lo considera applicabile alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del D.M. n. 37/2018 e ritiene che la mancata statuizione sulla relativa domanda integri omessa pronuncia
art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato"
la Corte afferma che, in presenza di difesa congiunta di più parti con identica posizione processuale, il giudice deve dare conto del mancato riconoscimento dell'aumento
art. 8, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per il criterio della concentrazione delle spese e della non debenza di spese superflue
art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8 marzo 2018, n. 37
indicato come fonte dell'inserimento del comma 1-bis nell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
art. 6, comma 1, D.M. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato per l'applicabilità della nuova disciplina alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
considerato nel suo complesso come parametro di liquidazione del compenso professionale
art. 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per il rapporto tra numero di difensori e misura delle spese da porre a carico del soccombente
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali disciplinata dal D.M. n. 55 del 2014, il giudice può collocarsi entro la forbice tra minimo e massimo dei parametri senza dover motivare specificamente la scelta del minimo, purché non si discosti oltre i limiti tariffari.
- La richiesta di aumento del compenso per deposito telematico ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014 ha autonoma consistenza e la sua mancata considerazione non può essere trattata come rigetto implicito se la motivazione non contiene elementi incompatibili con la domanda.
- Quando una causa è patrocinata da un unico difensore per più soggetti con la stessa posizione processuale, l'eventuale mancato riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 deve essere esplicitamente giustificato dal giudice.
- La liquidazione delle spese non può ridursi a importi simbolici o irragionevolmente compressi rispetto al decoro professionale, ma la semplice scelta del minimo tariffario non è di per sé illegittima.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se la decisione non esamina affatto una domanda autonoma e non può desumersi quando la statuizione sia logicamente incompatibile con la pretesa; in mancanza di tale incompatibilità, il silenzio del giudice integra vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c.
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