Cassazione Penale, Sentenza n. 17416/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i difensori del ricorrente hanno depositato, con procura speciale, atto di rinuncia al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse a seguito della successiva modifica della misura cautelare. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali in considerazione della motivazione della rinuncia
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in riforma del provvedimento del GIP, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di dimora; il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies c.p., illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazioni degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. con vizio di motivazione
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma contestata come titolo di reato: il ricorrente chiedeva la verifica della corretta applicazione, ma il giudice di legittimità non è entrato nel merito a causa della rinuncia
art. 81, comma (connesso) cod. pen.
Citato in combinato con l'art. 452-quaterdecies per la configurazione della partecipazione a reato; la Corte non si è pronunciata sulla qualificazione sostanziale per sopraggiunta inammissibilità
artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione e la valutazione probatoria dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha esaminato tali censure perché il ricorso è stato ritirato
Massime di principio
- La rinuncia motivata al ricorso in Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità della impugnazione e impedisce che la Corte entri nel merito delle questioni prospettate
- La modifica della misura cautelare che sopprime o attenua l'interesse all'impugnazione può rendere priva di oggetto la cassazione e rendere conveniente la dichiarazione di rinuncia da parte del difensore
- Quando la rinuncia è giustificata da sopravvenuta assenza di interesse, il giudice può non disporre la condanna alle spese processuali
- Se l'interessato intende ottenere un pronunciamento di merito su vizi di motivazione o applicazione di norme penali, non deve rinunciare all'impugnazione fintanto che persiste l'interesse; altrimenti le questioni rimangono inesaminate
- In sede di impugnazione è importante verificare tempestivamente la sussistenza dell'interesse processuale dopo ogni modifica del provvedimento cautelare e valutare gli effetti strategici della rinuncia
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