Sentenza n. 8050/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, pubblicato il 0-OMISSIS-sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha negato all'Avv. -OMISSIS- l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia – settore concorsuale 12/D2 “Diritto Tributario” - richiesta con domanda -OMISSIS- nell'ambito della “Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario”, indetta con Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 553 del 26.02.2021; - dell'atto, di cui non si conoscono gli estremi, pubblicato in data 0-OMISSIS-sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 con il quale la Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario, nominata con Decreto Direttoriale n. 1599 del 08.07.2021, composta dalla Prof.ssa Clelia Buccico, dal Prof. Giacinto Della Cananea, dal Prof. Giuseppe Corasaniti, dalla Prof.ssa Margherita Interlandi, e dal Prof. Gaetano Ragucci, e costituita presso l'Università di Pisa, ha espresso giudizio negativo all'abilitazione scientifica nazionale dell'Avv. -OMISSIS-; - del giudizio collegiale della predetta Commissione e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 il 06.10.2022; - del verbale n. 1 del 05.07.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte riguardante l'Avv. -OMISSIS-; - del verbale n. 4 del 07.09.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha valutato le pubblicazioni del candidato Avv. -OMISSIS-; - del verbale n. 7 del 28.09.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha concluso le valutazioni dei titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte riguardante l'Avv. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente e sempre nei limiti delle parti riguardanti l'Avv. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta idonea a definire il processo, anche in considerazione della non opposizione dell'Amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia e i connessi giudizi della Commissione nazionale, individuali e collegiale
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario, nonché i giudizi individuali e collegiale della Commissione nazionale, i verbali relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e gli atti connessi. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero resistente ha prestato assenso alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, con i presupposti processuali richiesti, comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio quando la rinuncia è ritualmente manifestata e non vi è opposizione dell'amministrazione resistente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente manifestata dal ricorrente e non osteggiata dall'amministrazione resistente conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso condivisa o non contestata dall'amministrazione resistente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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