Sentenza del 12/01/2018 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Catania
Dichiarazione dei redditi - Emendabilità in sede contenziosa - Sempre ammessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce che il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria in sede contenziosa, deducendo gli errori dichiarativi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria. I termini previsti per la dichiarazione integrativa e per l'istanza di rimborso non impediscono tale difesa, poiché il contribuente non sta chiedendo un rimborso autonomo, ma sta contestando la fondatezza della pretesa fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la maggiore pretesa tributaria, sostenendo di poter far valere in sede contenziosa gli errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione dei redditi e incidenti sulla determinazione dell'obbligazione tributaria, anche oltre i termini e le modalità previste per la dichiarazione integrativa dall'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 o per l'istanza di rimborso dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 2, D.P.R. n. 322/1998
Dichiarazione integrativa
La disciplina della dichiarazione integrativa stabilisce modalità e termini per correggere la dichiarazione, ma non preclude al contribuente la possibilità di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria fondata su errori dichiarativi.
Art. 38, D.P.R. n. 602/1973
I termini per chiedere il rimborso di somme versate in eccesso non impediscono al contribuente di far valere gli stessi errori come difesa contro una pretesa tributaria maggiore.
Massime di principio
- In sede contenziosa il contribuente può contestare l'importo richiesto dall'Amministrazione finanziaria anche deducendo errori commessi nella propria dichiarazione dei redditi.
- La possibilità di difendersi contro una maggiore pretesa tributaria è distinta dalla procedura per presentare una dichiarazione integrativa o chiedere un rimborso.
- I termini previsti per gli strumenti amministrativi di correzione o rimborso non comportano, di regola, la decadenza dal diritto di opporsi alla pretesa fiscale in giudizio.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'errore, la sua rilevanza sull'obbligazione tributaria e l'effettiva minor imposta dovuta.
- La regola riguarda la contestazione di una pretesa tributaria e non implica necessariamente che sia sempre possibile ottenere un rimborso autonomo senza rispettare i relativi termini.
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