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Sentenza

Sentenza del 12/09/2019 n. 22752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui le era stato richiesto il pagamento di 66.157,83 euro a titolo di dazio antidumping, sostenendo che la classificazione doganale delle lampade fluorescenti era stata inizialmente individuata sulla base dell'attività del laboratorio chimico dell'Amministrazione e successivamente modificata dalla stessa Agenzia. La ricorrente ha invocato la buona fede, il legittimo affidamento, l'art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CE n. 2913/92 e l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo di aver seguito gli orientamenti dell'Amministrazione e di non aver potuto rilevare l'errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi richieda congiuntamente tre condizioni: un errore attivo dell'autorità doganale, non ragionevolmente riconoscibile dal debitore, la buona fede dell'importatore e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali. Nel caso concreto, la riclassificazione era stata effettuata all'esito di un controllo e di analisi di laboratorio, attività che non aveva creato un affidamento tutelabile per le successive importazioni. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2913/92, art. 220, paragrafo 2, lettera b)

    "l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana"

    La mancata riscossione a posteriori dei dazi opera solo se ricorrono simultaneamente errore dell'autorità, non riconoscibilità dell'errore, buona fede del debitore e rispetto degli obblighi doganali. La mera attività di controllo o analisi della merce non costituisce necessariamente un errore attivo idoneo a creare legittimo affidamento.

  • Regolamento CEE n. 1697/79, art. 5, paragrafo 2

    La disposizione è stata invocata dalla società a sostegno della tutela dell'affidamento, ma la Corte ha ritenuto non integrati i presupposti necessari per impedire il recupero dei dazi non riscossi.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 10

    Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione non esclude automaticamente il recupero dei tributi doganali quando mancano le specifiche condizioni previste dalla disciplina unionale.

  • Codice di procedura civile, artt. 366, comma 1, n. 4, e 370, comma 2

    Il controricorso deve contenere i motivi di diritto posti a fondamento della difesa; non è invece indispensabile una completa esposizione sommaria dei fatti di causa.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come integrato dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per evitare il recupero a posteriori dei dazi non basta dimostrare la propria buona fede: occorre provare anche un comportamento attivo e oggettivamente errato dell'autorità doganale, non ragionevolmente riconoscibile, oltre al pieno rispetto degli obblighi dichiarativi.
  • Un controllo doganale, un'analisi di laboratorio o una diversa valutazione successiva della merce non generano automaticamente un affidamento tutelabile per le importazioni future, soprattutto se non esiste una decisione vincolante o un'indicazione ufficiale specificamente riferita alle operazioni successive.
  • L'importatore deve verificare autonomamente la corretta classificazione doganale delle merci e non può trasferire integralmente sull'Amministrazione il rischio di una classificazione errata, anche quando in precedenza siano state accettate dichiarazioni analoghe.
  • In presenza di dubbi sulla composizione o classificazione della merce, è opportuno chiedere formalmente chiarimenti, una decisione vincolante o la ripresa del contraddittorio e conservare la documentazione tecnica, così da poter dimostrare diligenza e affidamento qualificato.
  • Il principio generale di buona fede dello Statuto del contribuente opera come criterio di tutela, ma non prevale sulle condizioni specifiche previste dalla normativa doganale europea per impedire il recupero dei dazi.

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