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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31365/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società ferroviaria)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Cancello-Sarno, che comportò l’occupazione/espropriazione di una porzione di terreno di proprietà di famiglia, inizialmente di 80 mq e poi definita, a seguito di transazione e cessione volontaria, in 41 mq con restituzione di 39 mq. Gli attori chiedevano: 1) l’indennità ex art. 46 l. n. 2359/1865 (ora art. 44 d.P.R. n. 327/2001) per il deprezzamento del fabbricato contiguo al fondo espropriato e per le conseguenze sulla salute derivanti da immissioni rumorose, vibrazionali e magnetiche; 2) l’accertamento dell’illegittimità di una servitù asseritamente imposta mediante linee elettriche aeree invadenti il confine; 3) il risarcimento dei danni da deprezzamento dell’immobile e da lesione della salute ex art. 2043 c.c. in relazione all’art. 844 c.c. Il tribunale aveva respinto in parte le domande indennitarie, aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale per il superamento dei limiti di rumorosità, e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che si trattasse di espropriazione parziale e che la cessione volontaria avesse assorbito i pregiudizi riferiti alla parte residua del fondo. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: falsa applicazione dell’art. 46 l. n. 2359/1865, sostenendo che il fabbricato non era stato espropriato e che quindi spettava l’indennità per il danno arrecato dall’opera pubblica alla proprietà residua; falsa applicazione dell’art. 40 l. n. 2359/1865, negando la configurabilità di un’espropriazione parziale e prospettando, in alternativa, una retrocessione parziale ex art. 47; falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 844 c.c. per il deprezzamento del fabbricato e per la presunta servitù illegittima delle linee elettriche; erroneità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale; erronea imputazione delle spese della CTU. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che la fattispecie era di espropriazione parziale dell’intero compendio immobiliare, che il compenso/indennità della cessione volontaria deve ricomprendere tutti i danni alla parte residua e che, per i soggetti espropriati, non residua spazio per l’art. 46; ha inoltre confermato la liquidazione equitativa del danno biologico e il governo delle spese di consulenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente qualificato la vicenda come espropriazione parziale di un bene unitario, con conseguente assorbimento nell’indennità/compenso di cessione di tutti i pregiudizi alla parte residua; ha ritenuto inammissibile/nuova la prospettazione della retrocessione parziale e ha escluso che, per i soggetti espropriati, potesse trovare spazio l’indennità ex art. 46 l. n. 2359/1865 per il deprezzamento del fabbricato e per la presunta servitù. Ha poi confermato il rigetto del quarto motivo, rilevando che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale era sorretta da motivazione adeguata e da parametri ricavabili dalla CTU, e che il danno esistenziale non era provato come voce autonoma. Ha infine respinto il quinto motivo sulle spese della CTU, reputando non illogico porre a carico degli attori la consulenza finalizzata alla valutazione di un profilo poi ritenuto non dovuto o superfluo. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto, con conferma della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 46 l. n. 2359/1865

    "è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto"

    Riguarda l’espropriazione larvata: tutela i proprietari estranei alla procedura ablatoria che subiscono un danno permanente o un asservimento per effetto dell’opera pubblica; non si applica al soggetto espropriato, per il quale ogni pregiudizio legittimo va ricompreso nell’indennità di esproprio.

  • art. 44 d.P.R. n. 327/2001

    "è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà"

    Norma di trasposizione dell’art. 46 l. 2359/1865, che conferma la tutela indennitaria per asservimento o diminuzione permanente di valore in capo al proprietario estraneo alla vicenda ablatoria.

  • art. 40 l. n. 2359/1865

    "nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione"

    Disciplina l’espropriazione parziale di un bene unitario; l’indennità comprende anche la diminuzione di valore della parte residua e assorbe i pregiudizi alla porzione rimasta in proprietà del soggetto espropriato.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    "nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore"

    È la disposizione di successione all’art. 40 l. 2359/1865 e conferma che nell’espropriazione parziale va considerato il deprezzamento dell’unità immobiliare nel suo complesso.

  • art. 47 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato per escludere la retrocessione parziale: presuppone un decreto di esproprio già emanato e la successiva inservibilità del bene, non una restituzione contestuale alla cessione volontaria.

  • art. 2043 c.c.

    Resta esperibile solo se la realizzazione o l’esecuzione dell’opera pubblica integra un fatto illecito autonomo; nei confronti del soggetto espropriato, però, il ristoro dei danni legittimi derivanti dall’opera pubblica è assorbito nell’indennità di esproprio.

  • art. 844 c.c.

    È richiamato solo come parametro per apprezzare la tollerabilità delle immissioni; nel caso di danni da opera pubblica la tutela principale è quella indennitaria speciale, non la disciplina codicistica tra privati.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato insieme all’art. 2043 c.c. come fondamento del risarcimento del danno alla salute da immissioni rumorose intollerabili.

  • art. 1226 c.c.

    Legittima la liquidazione equitativa del danno quando la prova del preciso ammontare non sia possibile o sia incompleta.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di raccordo per la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno morale è autonomamente risarcibile solo se allegato e provato; non coincide con il danno biologico e non può essere duplicato in via automatica.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese di lite; la Corte ha ritenuto non censurabile la regolazione delle spese della CTU.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

Massime di principio

  • L’indennità per espropriazione parziale di un bene unitario ricomprende il deprezzamento della parte residua quando esiste un vincolo funzionale ed economico tra porzione ablata e porzione rimasta, e il distacco incide oggettivamente sulla sua utilizzabilità e sul suo valore.
  • L’art. 46 l. n. 2359/1865 (oggi art. 44 d.P.R. n. 327/2001) tutela i proprietari estranei alla procedura ablatoria che subiscono un asservimento o una diminuzione permanente di valore per effetto dell’opera pubblica; non costituisce un duplicato dell’indennità spettante al soggetto espropriato.
  • Quando il proprietario espropriato o cedente volontariamente una porzione di bene riceve un compenso che assorbe i danni alla parte residua, non può poi pretendere ulteriori indennità ex art. 46 per i medesimi pregiudizi, salvo che l’opera abbia integrato un autonomo fatto illecito ex art. 2043 c.c.
  • La retrocessione parziale presuppone un procedimento espropriativo già perfezionato e una successiva formale scelta dell’amministrazione di non utilizzare il bene; non può essere confusa con la restituzione di porzioni di area avvenuta nell’ambito della transazione/cessione volontaria.
  • Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili può essere liquidato equitativamente quando la prova del quantum sia incompleta, purché la motivazione richiami parametri oggettivi e il danno morale o esistenziale sia specificamente allegato e provato, senza automatismi né duplicazioni risarcitorie.
  • Nel contenzioso sulle immissioni derivanti da opere pubbliche, l’art. 844 c.c. può servire come criterio di valutazione della tollerabilità, ma la tutela sostanziale va ricondotta prioritariamente alla disciplina speciale dell’indennizzo per asservimento o deprezzamento permanente dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataResponsabilità da cose e animaliProveProprietà
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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