Ordinanza n. 1081/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del silenzio rigetto (diniego) formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente in data 22.01.2026 al Comune di Casapesenna (prot. n. 653); b) del provvedimento di diniego della sanatoria di cui si ignorano estremi e contenuti e se ed in quanto disposto dal Comune di Casapesenna; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 22 gennaio 2026, nonché l’eventuale diniego espresso della sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a un immobile ad uso civile abitazione, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia dell’atto gravato. Ha insistito, inoltre, per l’accertamento dell’assentibilità dell’intervento e della conseguente sanabilità del manufatto. L’immobile era già interessato da un ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il diniego, quale provvedimento di natura negativa, non produca direttamente ed ex se effetti demolitori; pertanto, non sussisteva un effetto immediatamente lesivo di natura demolitoria da sospendere. La presenza di un precedente ordine di demolizione non modifica tale conclusione, poiché non attribuisce al diniego impugnato effetti demolitori direttamente derivanti da esso. Il TAR ha inoltre ritenuto che la fase cautelare non consentisse l’ulteriore esame della domanda volta ad accertare la ricorrenza di tutte le condizioni per la sanabilità del manufatto. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo insussistente un effetto demolitorio direttamente riconducibile al provvedimento negativo impugnato.
Massime di principio
- Un provvedimento negativo di diniego della sanatoria edilizia, in quanto tale, non produce direttamente ed ex se effetti demolitori e non è quindi suscettibile di sospensione cautelare sotto il profilo di effetti demolitori non derivanti immediatamente dall’atto.
- La previa emanazione di un ordine di demolizione non attribuisce al successivo diniego di sanatoria effetti demolitori direttamente imputabili a quest’ultimo, né modifica la natura negativa del provvedimento impugnato nella fase cautelare.
- Nella fase cautelare il giudice può ritenere preclusa l’ulteriore disamina della domanda diretta ad accertare in via definitiva la sussistenza di tutte le condizioni per la sanabilità del manufatto.
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