Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1081/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del silenzio rigetto (diniego) formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente in data 22.01.2026 al Comune di Casapesenna (prot. n. 653); b) del provvedimento di diniego della sanatoria di cui si ignorano estremi e contenuti e se ed in quanto disposto dal Comune di Casapesenna; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 22 gennaio 2026, nonché l’eventuale diniego espresso della sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a un immobile ad uso civile abitazione, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia dell’atto gravato. Ha insistito, inoltre, per l’accertamento dell’assentibilità dell’intervento e della conseguente sanabilità del manufatto. L’immobile era già interessato da un ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il diniego, quale provvedimento di natura negativa, non produca direttamente ed ex se effetti demolitori; pertanto, non sussisteva un effetto immediatamente lesivo di natura demolitoria da sospendere. La presenza di un precedente ordine di demolizione non modifica tale conclusione, poiché non attribuisce al diniego impugnato effetti demolitori direttamente derivanti da esso. Il TAR ha inoltre ritenuto che la fase cautelare non consentisse l’ulteriore esame della domanda volta ad accertare la ricorrenza di tutte le condizioni per la sanabilità del manufatto. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo insussistente un effetto demolitorio direttamente riconducibile al provvedimento negativo impugnato.

Massime di principio

  • Un provvedimento negativo di diniego della sanatoria edilizia, in quanto tale, non produce direttamente ed ex se effetti demolitori e non è quindi suscettibile di sospensione cautelare sotto il profilo di effetti demolitori non derivanti immediatamente dall’atto.
  • La previa emanazione di un ordine di demolizione non attribuisce al successivo diniego di sanatoria effetti demolitori direttamente imputabili a quest’ultimo, né modifica la natura negativa del provvedimento impugnato nella fase cautelare.
  • Nella fase cautelare il giudice può ritenere preclusa l’ulteriore disamina della domanda diretta ad accertare in via definitiva la sussistenza di tutte le condizioni per la sanabilità del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.