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Sentenza

Sentenza n. 7387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202500920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018, nella parte in cui sospendeva l’erogazione dei Titoli di Efficienza Energetica, e successive note di proroga del 17 luglio e del 27 settembre 2018, quest’ultima recante anche la sospensione cautelativa del riconoscimento dei titoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di incentivi)

Prevale il privato

La controversia

La società, ESCO beneficiaria di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi a circa 1.400 richieste di verifica e certificazione, approvate tra il 2013 e il 2016 e riguardanti oltre 44.000 interventi, aveva impugnato la sospensione dell’erogazione dei titoli disposta dal GSE nell’ambito di un controllo documentale. In primo grado aveva dedotto violazione degli artt. 3, 7 e 21-quater della l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza e sproporzione; violazione del legittimo affidamento e insussistenza dei presupposti per l’autotutela, anche in relazione al d.m. 31 gennaio 2014; nonché violazione dell’art. 3, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012. In appello ha contestato la sentenza di rigetto per errori di giudizio e di procedura, deducendo anche la violazione dell’art. 27 Cost. e degli artt. 6 e 48 CEDU, l’insufficiente specificità e motivazione delle ragioni della sospensione, il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento e la violazione dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sul motivo relativo all’affidamento e ai presupposti dell’autotutela e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha sostenuto che la sospensione non era adeguatamente motivata rispetto alla propria posizione e che non indicava un termine finale, in violazione dell’art. 21-quater e del limite temporale richiamato dall’art. 21-nonies.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR Lazio è riformata; è accolto anche il ricorso di primo grado, integrato dai motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati. Il primo motivo d’appello è fondato: il richiamo del GSE alle decadenze dagli incentivi intervenute in 170 casi su 179 per analoghe tipologie di intervento non chiariva se quei procedimenti riguardassero la stessa società o soggetti diversi. Se riferito ad altre società, tale circostanza non può giustificare automaticamente la sospensione dei titoli della beneficiaria: le gravi ragioni devono essere valutate e motivate in concreto e riferite al soggetto interessato, ferma la possibilità di considerare situazioni di pericolo presunto solo previa adeguata valutazione e motivazione. L’indagine della Guardia di Finanza menzionata dal TAR non poteva integrare la motivazione dell’atto impugnato. È inoltre fondato il rilievo relativo alla durata: gli atti non indicavano alcun termine di cessazione della sospensione, in contrasto con l’art. 21-quater, che ammette la sospensione soltanto per il tempo strettamente necessario; non è condivisa la qualificazione del termine come meramente ordinatorio operata dal TAR. Il Collegio rileva inoltre che non risulta osservato il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies, richiamato dall’art. 21-quater nella versione applicabile. Gli ulteriori profili di censura sono assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quater l. 241/1990

    L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.

    La sospensione richiede gravi ragioni adeguatamente motivate e deve durare soltanto il tempo strettamente necessario, con indicazione esplicita del termine nell’atto. Non può essere disposta o protrarsi oltre il termine previsto per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.

    Il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio costituisce anche un limite massimo alla disposizione e alla durata della sospensione prevista dall’art. 21-quater; nel caso in esame il giudice ha rilevato la mancata osservanza del termine di 18 mesi applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990 richiede gravi ragioni, che devono di regola essere accertate preventivamente in concreto e riferite al soggetto beneficiario degli effetti del provvedimento sospeso; il mero coinvolgimento di altre imprese in vicende relative a interventi analoghi non giustifica un automatismo sospensivo.
  • Anche quando la finalità preventiva e cautelare consente di intervenire in presenza di una situazione di pericolo presunto, l’amministrazione deve valutare e motivare tale situazione; non è legittimo sospendere un beneficio per il solo fatto che sia stato avviato un procedimento di verifica, in assenza di elementi o circostanze di pericolo adeguatamente esplicitati.
  • La sospensione prevista dall’art. 21-quater l. 241/1990 deve indicare espressamente il termine finale e può protrarsi soltanto per il tempo strettamente necessario; l’omessa indicazione della cessazione degli effetti viola la norma.
  • La motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata in giudizio attraverso elementi, quali un’indagine menzionata dal giudice di primo grado, che non siano stati posti a fondamento dell’atto dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaIncentivi alle imprese
RamiProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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