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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12213/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che: 1) ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 707 c.p.; 2) ha condannato l'imputato a 1 anno di reclusione e a euro 1.550,00 di multa per la violazione del divieto (avviso orale) di possedere/utilizzare apparecchi radiotrasmittenti, reato contestato ex artt. 3, comma 3, e 75, comma 2, del d.lgs. n.159/2011, con riconoscimento della recidiva reiterata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: a) omissione della acquisizione dell'avviso orale e mancata verifica della legittimità dell'atto amministrativo; b) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); c) vizi della motivazione sul riconoscimento della recidiva e conseguente prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo (mancata acquisizione dell'avviso orale) fosse reiterativo e non confrontasse la motivazione già resa nei giudizi di merito, essendo peraltro il contenuto dell'avviso orale conosciuto dai giudici tramite trascrizione processuale; il secondo motivo (tenuità) era aspecifico e non contrastava la motivazione di merito che aveva indicato i fattori ritenuti rilevanti; il terzo motivo (recidiva) non ha affrontato le spiegazioni della sentenza impugnata e si è limitato ad enunciazioni generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma del codice penale richiamata nella sentenza di merito: il relativo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello

  • art. 3, comma 3 e art. 75, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norme del codice antimafia (d.lgs. n.159/2011) invocate per contestare la violazione del divieto contenuto nell'avviso orale relativo al possesso/utilizzo di apparecchi radiotrasmittenti

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificamente confutato la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso tale causa

  • art. 133, comma 1 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e parametri valutabili ai fini della particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza richiede l'indicazione dei criteri ritenuti rilevanti, non necessariamente l'analisi di ogni singolo elemento

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018 (Milone, Rv.274647)

    Citazione giurisprudenziale richiamata per il principio secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità deve indicare i fattori ritenuti rilevanti e non necessariamente esaminare tutti gli elementi elencati dall'art.133 c.p.

Massime di principio

  • La mera censura per mancata acquisizione di un atto amministrativo non è efficace se i giudici di merito hanno già preso in considerazione e trascritto il contenuto dell'atto nel processo: l'assenza del documento originale non invalida automaticamente la motivazione se il suo contenuto è conosciuto nel fascicolo
  • Per la declaratoria di particolare tenuità ex art.131-bis c.p. non è necessario che il giudice discuta ogni singolo criterio indicato da art.133 c.p.; è sufficiente che la sentenza indichi chiaramente i fattori ritenuti rilevanti e le ragioni della valutazione
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; enunciazioni generiche o reiterazioni di argomenti già valutati senza nuovo specifico rilievo processuale sono spesso dichiarate inammissibili
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione sulla proclività a delinquere; tuttavia la Cassazione richiede che la contestazione sia diretta e argomentata, altrimenti non può essere accolta
  • La inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa processuale, a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende

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