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Sentenza

Sentenza n. 2298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria n. 00282/2022, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202209451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, che aveva respinto i ricorsi contro due ordinanze comunali di demolizione di manufatti abusivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado relativa a due ordinanze di demolizione. Quanto alla prima ordinanza, ha contestato che la nota comunale del 22 febbraio 2021, relativa all'intenzione di annullare gli effetti della domanda di sanatoria presentata da un solo comproprietario, non producesse effetti di apertura o riapertura del procedimento e ha sostenuto che il permesso di costruire del 2012 riguardasse anche il portico di ingresso oggetto della contestazione, censurando l'individuazione dell'area sulla base della sola particella catastale. Quanto alla seconda ordinanza, ha contestato la qualificazione della piscina come nuova costruzione anziché come pertinenza, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 19 l. n. 241/1990 e sostenendo che fosse sufficiente la SCIA in sanatoria, sulla quale si sarebbe formato il titolo abilitativo. Sono stati inoltre riproposti i motivi assorbiti in primo grado. Nel corso del giudizio è stata prodotta documentazione regionale diretta a escludere la presenza di vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la documentazione sopravvenuta sull'inesistenza di vincoli, poiché le ordinanze di demolizione erano fondate sull'assenza del titolo edilizio e non sulla presenza di vincoli, la cui eventuale assenza rileva per la sanatoria o l'accertamento di conformità. Quanto alla domanda di sanatoria, il termine previsto dall'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 aveva prodotto un silenzio-rigetto. La successiva nota comunale non aveva riaperto il procedimento né ingenerato un'aspettativa di accoglimento, essendosi limitata ad aggiungere una ragione ostativa, consistente nella mancata adesione della comproprietaria. L'amministrazione può comunque adottare un provvedimento espresso anche dopo la formazione del silenzio-rigetto, senza che l'eventuale mancata conclusione del procedimento successivo incida su quello già definito. Inoltre, la domanda di sanatoria di un immobile in comproprietà deve essere proposta da tutti i comproprietari; l'appellante non aveva superato tale carenza di legittimazione. È stato altresì confermato che il permesso di costruire del 2012 riguardava il fabbricato sito sulla particella 22, poi 556, e non il portico sito sulla particella 320: il criterio letterale e il riferimento ai dati catastali erano corretti, e la documentazione istruttoria richiamava la particella 22/556. Le censure sulla piscina sono state ritenute generiche e non confrontate con l'accertamento concreto del TAR: la piscina, di 45 mq e 74,45 mc, accedeva a un fabbricato di 98,70 mq e 296 mc e superava quindi il 20% della volumetria del fabbricato, non potendo essere considerata pertinenza di modeste dimensioni. È stata inoltre rilevata la stabilizzazione della statuizione secondo cui l'ordine di demolizione era in parte superato dalla successiva domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non impugnata dal Comune. I motivi assorbiti non sono stati esaminati, non essendo stata denunciata una loro illegittima omessa decisione. Spese del grado compensate integralmente per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata

    La domanda di permesso di costruire in sanatoria è soggetta a silenzio-rigetto decorso il termine di sessanta giorni; la successiva adozione di un provvedimento espresso è possibile, ma non trasforma il precedente silenzio in silenzio-assenso né comporta automaticamente la riapertura del procedimento.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dall'appellante in relazione alla qualificazione della piscina e alla disciplina dell'abuso edilizio; il motivo è stato respinto sulla base dell'accertamento della non pertinenzialità dell'opera.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dall'appellante in relazione alla sufficienza della SCIA in sanatoria; il giudice ha escluso la premessa fattuale della censura, ritenendo la piscina non pertinenziale e non di modeste dimensioni.

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990

    Richiamato dall'appellante per sostenere la formazione del titolo derivante dalla SCIA in sanatoria; la relativa censura è stata respinta in ragione della qualificazione dell'intervento.

Massime di principio

  • Il silenzio formatosi sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto e non di accoglimento; una successiva comunicazione dell'amministrazione diretta a confermare o integrare le ragioni ostative non riapre il procedimento né fa sorgere un'aspettativa di esito favorevole.
  • La formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria non consuma il potere dell'amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso, purché tale intervento non sia interpretato come formazione di un precedente silenzio-assenso.
  • La volontà di ottenere la sanatoria di un immobile in comproprietà deve essere manifestata da tutti i comproprietari; la domanda presentata dal solo comproprietario non consente di superare il difetto di legittimazione, anche quando si consideri l'eventuale rimessione in termini per impugnare il silenzio-rigetto.
  • Nell'individuazione dell'oggetto di un permesso di costruire assume rilievo il contenuto letterale del titolo e, in particolare, l'identificazione catastale dell'area; un titolo riferito a una particella diversa non può essere esteso a opere situate su altra particella sulla base di documentazione che richiami anch'essa la particella autorizzata.
  • La qualificazione di una piscina come pertinenza edilizia richiede una valutazione concreta delle sue dimensioni e del rapporto con il fabbricato principale; un'opera che, per superficie e volumetria, non sia di modeste dimensioni e superi una quota significativa della volumetria del fabbricato non può beneficiare del regime edilizio della pertinenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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