Cassazione Penale, Ordinanza n. 05495/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Due imputati, rappresentati dallo stesso difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e aveva rideterminato la pena, confermando però la responsabilità per il reato di furto in abitazione in concorso. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato, lamentando insufficienza della prova e difformità rispetto agli atti acquisiti in dibattimento; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato e sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, sempre in riferimento all'art. 624-bis c.p.; 3) violazione di legge e mancanza di motivazione sulla asserita eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in sostanza riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito e che, quanto al trattamento sanzionatorio, l'appello aveva già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con conseguente riduzione della pena. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per cassazione, ritenendo che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. È stata inoltre confermata la rideterminazione della pena già operata in appello, alla luce del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata già riconosciuta in appello, con conseguente riduzione della pena.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il reato contestato e oggetto delle doglianze sulla sussistenza e sulla qualificazione giuridica del fatto.
art. 110 c.p.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato contestato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni di fatto o di diritto già specificamente esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
- Quando il giudice di appello riconosce un'attenuante e ridetermina la pena, la doglianza sulla eccessività del trattamento sanzionatorio è priva di autonoma consistenza se non individua un errore specifico nella nuova commisurazione.
- La contestazione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da argomenti nuovi e decisivi; altrimenti il ricorso è inammissibile perché si risolve in una mera sollecitazione di riesame del merito.
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