Ordinanza n. 2101/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, presso un ente situato in Abruzzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea presso una sede nella regione Abruzzo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva e il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’espletamento delle mansioni nelle sedi richieste. L’Amministrazione ha inoltre rappresentato che, per le posizioni di artificiere, fabbro e sorvegliante di cantiere, sarebbe stata necessaria la partecipazione a percorsi formativi specialistici della durata di più mensilità.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, sulla base di quanto rappresentato dall’Amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, ha considerato che i posti vacanti e disponibili presso le sedi richieste non potessero essere immediatamente occupati dal ricorrente, poiché egli non possedeva i requisiti tecnico-professionali previsti dalle circolari per lo svolgimento delle relative mansioni. Quanto alle posizioni di artificiere, fabbro e sorvegliante di cantiere, il Collegio ha ritenuto incompatibile con l’interesse dell’Amministrazione all’impiego immediato e proficuo del militare la necessità di frequentare percorsi formativi specialistici plurimensili. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea proposta dal militare; l’ordinanza, nella fase cautelare, ha ritenuto non sufficientemente probabile la fondatezza della pretesa alla luce dell’assenza dei requisiti tecnico-professionali e della non immediata utilizzabilità delle posizioni disponibili.
art. 55 c.p.a.
È la norma processuale richiamata per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di assegnazione temporanea può essere respinta quando, allo stato degli atti, non risulti sufficientemente probabile che il richiedente possieda i requisiti tecnico-professionali necessari per occupare i posti disponibili presso le sedi richieste.
- La mera presenza di posti vacanti di corrispondente posizione retributiva non impone l’assegnazione temporanea quando il richiedente non possieda i requisiti professionali richiesti per le relative mansioni.
- L’esigenza dell’Amministrazione di impiegare immediatamente e proficuamente il dipendente può ostare all’assegnazione a posizioni che richiedano percorsi formativi specialistici di durata plurimensile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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