Cassazione Penale, Sentenza n. 20092/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia, che aveva confermato le condanne in primo grado per furto aggravato e ricettazione. Per Marquez il primo motivo denunciava violazione di legge per l'omesso avviso, nel decreto di citazione a giudizio, della possibilità per l'imputato di avvalersi della messa alla prova; tale motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato e ha portato il Collegio a rilevare che il 13/09/2025 è maturata la prescrizione del reato (decorsi dieci anni dal fatto, più 64 giorni per il rinvio del 10/03/2020 dettato dalla normativa emergenziale anti-COVID-19). Tuttavia la Corte osserva che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (che richiede elementi dagli atti assolutamente non contestabili). I ricorsi di Di Benedetto e Kaso deducevano vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; tale motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato poiché la motivazione di merito non evidenzia illogicità manifesti.
La decisione
Per Marquez: il primo motivo è stato considerato non manifestamente infondato e il Collegio ha rilevato la maturazione della prescrizione il 13/09/2025 (10 anni dal reato + 64 giorni per la sospensione COVID), ma ha escluso la possibilità di pronunciare un proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. in mancanza di elementi dagli atti assolutamente incontestabili; nessun motivo di ricorso è risultato di portata demolitoria nei confronti della sentenza nel merito. Per Di Benedetto e Kaso: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Dispone che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento quando dagli atti emergono circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale in modo assolutamente non contestabile; la Corte ricorda che tale tutela è eccezionale e richiede una constatazione 'ictu oculi', non apprezzamento probatorio.
Massima Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244274)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che delimita l'uso dell'art. 129, comma 2: il proscioglimento in presenza di cause di estinzione del reato è ammesso solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile che il fatto non sussiste, è incompatibile con accertamenti ulteriori.
Massima Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano) e altra giurisprudenza citata
La Corte afferma che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti e che la valutazione sia priva di evidenti illogicità.
Normativa emergenziale anti COVID-19 (sospensione termini processuali)
La Corte tiene conto del rinvio/disallineamento dei termini processuali disposto dalla normativa emergenziale per il calcolo della prescrizione; nel caso è stato aggiunto un periodo di 64 giorni al termine decennale.
Massime di principio
- L'omesso avviso, in sede di decreto di citazione a giudizio, sulla possibilità di avvalersi della messa alla prova può costituire motivo non manifestamente infondato e va valutato con attenzione; può influire sul decorso dei termini e sulle situazioni processuali dell'imputato.
- Il calcolo della prescrizione richiede di tener conto anche delle sospensioni straordinarie previste dalla normativa (es. misure anti-COVID); verificare sempre le eventuali sospensioni o proroghe che possono prorogare i termini.
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente il proscioglimento solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza o l'irrilevanza penale del fatto: questa è una soglia molto alta che raramente è raggiunta quando è necessario un approfondimento probatorio.
- I profili relativi alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche sono in larga parte insindacabili in Cassazione se consistono in valutazioni di merito; il ricorso per vizio di motivazione è spesso inammissibile quando la motivazione di merito risulti priva di evidenti illogicità.
- Se un ricorso principale riesce solo parzialmente (es. rilevando prescrizione) ma non emergono elementi incontrovertibili per l'assoluzione, la decisione di merito potrebbe non essere automaticamente annullata; occorre verificare il dispositivo per conoscere l'effetto concreto (es. estinzione del reato vs. proscioglimento).
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