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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20092/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia, che aveva confermato le condanne in primo grado per furto aggravato e ricettazione. Per Marquez il primo motivo denunciava violazione di legge per l'omesso avviso, nel decreto di citazione a giudizio, della possibilità per l'imputato di avvalersi della messa alla prova; tale motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato e ha portato il Collegio a rilevare che il 13/09/2025 è maturata la prescrizione del reato (decorsi dieci anni dal fatto, più 64 giorni per il rinvio del 10/03/2020 dettato dalla normativa emergenziale anti-COVID-19). Tuttavia la Corte osserva che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (che richiede elementi dagli atti assolutamente non contestabili). I ricorsi di Di Benedetto e Kaso deducevano vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; tale motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato poiché la motivazione di merito non evidenzia illogicità manifesti.

La decisione

Per Marquez: il primo motivo è stato considerato non manifestamente infondato e il Collegio ha rilevato la maturazione della prescrizione il 13/09/2025 (10 anni dal reato + 64 giorni per la sospensione COVID), ma ha escluso la possibilità di pronunciare un proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. in mancanza di elementi dagli atti assolutamente incontestabili; nessun motivo di ricorso è risultato di portata demolitoria nei confronti della sentenza nel merito. Per Di Benedetto e Kaso: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, codice di procedura penale

    Dispone che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento quando dagli atti emergono circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale in modo assolutamente non contestabile; la Corte ricorda che tale tutela è eccezionale e richiede una constatazione 'ictu oculi', non apprezzamento probatorio.

  • Massima Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244274)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che delimita l'uso dell'art. 129, comma 2: il proscioglimento in presenza di cause di estinzione del reato è ammesso solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile che il fatto non sussiste, è incompatibile con accertamenti ulteriori.

  • Massima Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano) e altra giurisprudenza citata

    La Corte afferma che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti e che la valutazione sia priva di evidenti illogicità.

  • Normativa emergenziale anti COVID-19 (sospensione termini processuali)

    La Corte tiene conto del rinvio/disallineamento dei termini processuali disposto dalla normativa emergenziale per il calcolo della prescrizione; nel caso è stato aggiunto un periodo di 64 giorni al termine decennale.

Massime di principio

  • L'omesso avviso, in sede di decreto di citazione a giudizio, sulla possibilità di avvalersi della messa alla prova può costituire motivo non manifestamente infondato e va valutato con attenzione; può influire sul decorso dei termini e sulle situazioni processuali dell'imputato.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di tener conto anche delle sospensioni straordinarie previste dalla normativa (es. misure anti-COVID); verificare sempre le eventuali sospensioni o proroghe che possono prorogare i termini.
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente il proscioglimento solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza o l'irrilevanza penale del fatto: questa è una soglia molto alta che raramente è raggiunta quando è necessario un approfondimento probatorio.
  • I profili relativi alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche sono in larga parte insindacabili in Cassazione se consistono in valutazioni di merito; il ricorso per vizio di motivazione è spesso inammissibile quando la motivazione di merito risulti priva di evidenti illogicità.
  • Se un ricorso principale riesce solo parzialmente (es. rilevando prescrizione) ma non emergono elementi incontrovertibili per l'assoluzione, la decisione di merito potrebbe non essere automaticamente annullata; occorre verificare il dispositivo per conoscere l'effetto concreto (es. estinzione del reato vs. proscioglimento).

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