Cassazione Penale, Sentenza n. 5391/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Brescia che ha condannato Elrwa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due agenti della polizia municipale, ritenendo che il giudice abbia considerato un unico reato mentre, per la pluralità delle persone offese, avrebbe dovuto riconoscere una pluralità di violazioni in concorso formale (art. 81 c.p.), con conseguente aumento di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, Apolloni, 22/02/2018) secondo cui chi usa violenza o minaccia, nel medesimo contesto fattuale, per opporsi a piu' pubblici ufficiali integra il concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen. Ha inoltre escluso che sia necessaria una formale contestazione in capo d'imputazione del concorso formale o della continuazione, posto che tali istituti incidono solo sulla pena e non peggiorano la posizione dell'imputato rispetto al regime del cumulo materiale; l'indicazione nominativa delle diverse persone offese e le circostanze di tempo e luogo risultano sufficienti. Per queste ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla pluralita' dei reati.
Norme richiamate
art. 81, primo comma, cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 81, primo comma, nel senso che la condotta che, nello stesso contesto fattuale, si oppone con violenza o minaccia a piu' pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati, con conseguente applicazione delle regole di determinazione della pena previste da tale articolo.
art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte richiama questa norma per spiegare che il contenuto dell'imputazione deve enunciare in forma chiara il fatto e gli aspetti che possono comportare conseguenze peggiori per l'imputato; poiche' concorso formale o continuazione sono fattispecie che incidono sulla pena in senso non peggiorativo rispetto al cumulo materiale, non e' necessario che siano espressamente indicate nell'imputazione.
artt. 73-75, cod. pen. (cumulo materiale)
Richiamate come regola generale del cumulo materiale delle pene; la Corte osserva che istituti come la continuazione o il concorso formale incidono sul trattamento sanzionatorio in modo diverso e possono risultare piu' favorevoli rispetto al cumulo materiale.
artt. 569, comma 4 e 604, comma 6, cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate come base per l'annullamento e il rinvio della sentenza alla Corte d'appello per la rideterminazione della pena dopo il riconoscimento della pluralita' dei reati.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni (Rv. 273771)
La decisione delle Sezioni Unite e' utilizzata come principio orientatore: quando vi e' opposizione con violenza o minaccia a piu' pubblici ufficiali che svolgono atti d'ufficio nello stesso contesto fattuale, si configura il concorso formale fra reati.
Sez. 6, n. 7489 del 14/01/2021, M. (Rv. 280635)
Richiamata per confermare il principio che il contenuto dell'imputazione e' finalizzato a indicare gli aspetti peggiorativi per l'imputato e che la non menzione espressa di istituti rilevanti ai fini della pena non lede i diritti dell'imputato quando tali istituti non aggravano la posizione processuale.
Massime di principio
- Quando, nello stesso contesto fattuale, una persona usa violenza o minaccia per opporsi a piu' pubblici ufficiali che svolgono atti d'ufficio, la fattispecie puo' integrare un concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 c.p., con conseguente impatto sulla determinazione della pena.
- Non e' necessario che il capo d'imputazione contenga una formale contestazione della continuazione o del concorso formale: questi istituti incidono sulla pena e, se non peggiorativi per l'imputato rispetto al cumulo materiale, non devono essere espressamente indicate per essere applicate.
- L'indicazione nominativa delle persone offese e delle circostanze di tempo e luogo nell'imputazione puo' essere sufficiente per ritenere formalmente contestata la pluralita' di reati.
- Il giudice di merito deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza del concorso formale quando gli elementi fattuali lo suggeriscono, sulla base del principio stabilito dalle Sezioni Unite; se riconosciuto, e' necessario rideterminare la pena secondo le regole applicabili al concorso formale.
- In casi simili, difensore e pubblico ministero dovrebbero considerare e discutere in motivazione la qualificazione tra reato unico, continuazione o concorso formale, posto che la scelta incide direttamente sulla misura della pena e sul regime di cumulo.
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