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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della decisione del Comando Brigata Alpina Julia in ordine a ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2025 0001274 del 17.01.2025, notificata in pari data.

Giustizia amministrativa202500188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di 13 giorni di consegna di rigore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione del Comando Brigata Alpina Julia che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo inflitta per avere riferito al Comandante di Reggimento di aver subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali da parte del proprio superiore funzionale, accuse ritenute infondate e lesive dell'onore e del prestigio del superiore. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1373 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il procedimento disciplinare non potesse essere rinnovato prima della definitività della decisione amministrativa di parziale accoglimento del precedente ricorso gerarchico, ancora impugnabile in sede giurisdizionale; 2) violazione degli artt. 732, 733 e 751 d.P.R. 90/2010 e degli artt. 1370, 1398, comma 6, e 1399 d.lgs. 66/2010, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che le proprie dichiarazioni non fossero dirette a ledere il superiore e che fossero state verbalizzate in modo non fedele; 3) tardività dell'azione disciplinare originaria, per violazione dell'art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010, essendo trascorsi oltre cinque mesi dall'ultimo atto di indagine; 4) violazione dell'art. 1355 d.lgs. 66/2010, sproporzione e irragionevolezza della sanzione. È stata inoltre respinta un'istanza istruttoria volta all'acquisizione di ulteriore documentazione, ritenuta non necessaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tempestiva la rinnovazione del procedimento ai sensi dell'art. 1373 d.lgs. 66/2010, poiché il termine decadenziale di sessanta giorni decorre dall'adozione del provvedimento di autotutela e non richiede che la decisione amministrativa sia divenuta definitiva mediante mancata impugnazione o definizione del giudizio. La decisione richiamata dalla ricorrente riguardava invece l'annullamento disposto da una sentenza e la definitività del giudicato amministrativo, fattispecie non sovrapponibile. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto il provvedimento adeguatamente istruito e motivato. Il verbale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente era stato sottoscritto e faceva piena prova fino a querela di falso; le dichiarazioni di vari militari avevano confermato la correttezza del superiore e la necessità dei richiami rivolti alla ricorrente e a un collega per violazioni delle regole di servizio, smentendo la ricostruzione accusatoria della ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto perché la formula legislativa "senza ritardo" non equivale a immediatezza, ma impone una ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alle esigenze difensive dell'incolpato. Nel caso concreto, l'avvio del procedimento l'11 marzo 2024 è stato ritenuto giustificato dall'articolata istruttoria preliminare e dall'interessamento della Procura Militare. Anche il quarto motivo è stato respinto: la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità, illogicità o abnormità rispetto all'istruttoria, profili non ravvisati. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1373 d.lgs. 66/2010

    Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.

    Per la rinnovazione conseguente all'annullamento disposto in autotutela amministrativa, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di adozione del provvedimento di autotutela; non è necessario attendere la definitività della decisione amministrativa mediante la scadenza dei termini per l'impugnazione.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale disciplina del contegno del militare, la cui violazione è stata ritenuta integrata dalle dichiarazioni considerate lesive dell'onore e del prestigio del superiore.

  • art. 733 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale disciplina delle norme di tratto applicabili alla condotta contestata.

  • art. 751 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale disposizione sui comportamenti punibili con la consegna di rigore.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Richiamato in relazione ai criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari; la valutazione della gravità e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, soggetta a sindacato limitato.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

    Richiamato in relazione alla contestazione degli addebiti e al diritto di difesa.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Richiamato in relazione ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nell'ambito della valutazione della necessità di interessare la Procura Militare prima dell'azione disciplinare.

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato dall'Autorità disciplinare competente senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione.

    La locuzione "senza ritardo" impone una ragionevole prontezza, non l'immediatezza automatica; la valutazione considera gravità della violazione, complessità degli accertamenti e tutela del diritto di difesa.

  • art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento disciplinare.

  • art. 1399 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle procedure per infliggere la consegna di rigore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 1373 d.lgs. 66/2010, quando l'annullamento di atti del procedimento disciplinare deriva da autotutela amministrativa, il nuovo procedimento deve essere riavviato entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autotutela, senza necessità di attendere la definitività della decisione amministrativa per mancata impugnazione o esaurimento del contenzioso.
  • Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di instaurazione "senza ritardo" non impone l'immediatezza dell'avvio, ma una ragionevole prontezza da apprezzare in relazione alla gravità della condotta, alla complessità dell'istruttoria preliminare, alla necessità di verificare eventuali profili penali e all'esigenza di non compromettere il diritto di difesa dell'incolpato.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare militare e la scelta della sanzione costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non possono essere sostituite dal giudice, salvo che risultino affette da travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità, illogicità o abnormità rispetto agli esiti dell'istruttoria.
  • La contestazione della non corrispondenza tra le dichiarazioni rese e il relativo verbale sottoscritto non è sufficiente, in assenza di querela di falso, a privare il verbale della sua efficacia probatoria quanto ai fatti attestati come avvenuti alla presenza del verbalizzante.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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