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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46875/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per danneggiamento seguito da incendio (furgone di proprietà di Fatna Sammoud). Il ricorrente contestava l'attribuzione della responsabilità in concorso, denunciando vizio di motivazione e mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un movente certo e la mancata prova del contributo causale. Inoltre deduceva la mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla teste Marcella Cosmina, la cui ammissione era stata revocata dal Tribunale, e chiedeva in subordine la riduzione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti e benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo relativo alla revoca della teste, rilevando che la revoca è risultata avvenuta "su accordo delle parti" in udienza del 29/11/2018 e che la difesa non eccepì immediatamente, con conseguente decadenza. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca motivata per superfluità è legittima e che l'eventuale nullità della revoca, se non dedotta immediatamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p., si considera sanata. I primi due motivi sono stati giudicati generici e privi della specificità richiesta; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta del ricorrente (attendere il complice vicino al ciclomotore, riconoscimento da parte di un testimone, presenza evidente di un contenitore con liquido infiammabile) consentiva di desumere la consapevolezza e il concorso nella realizzazione dell'incendio. Il mancato accertamento del movente è irrilevante ai fini della responsabilità penale quando è provata l'attribuibilità dell'azione all'imputato. Di conseguenza la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende per euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.p.

    Riferimento all'ammissione della lista testimoniale e alla possibilità di revoca della stessa; la Corte rileva che l'ordinanza di revoca, se adeguatamente motivata per superfluità, è legittima.

  • art. 182 c.p.p., comma 2

    art. 182, comma 2, c.p.p.

    La nullità derivante dalla revoca senza motivazione sulla superfluità è di regime intermedio e deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente; in mancanza si considera sanata.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato come riferimento sulle nullità assolute vs relative; la revoca non rientra tra le nullità assolute previste dall'art. 179.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiede specificità nelle doglianze in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto generiche e quindi inammissibili le censure non specificamente fondate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 6 CEDU e art. 111 Cost.

    art. 6 CEDU; art. 111 Cost.

    Citati a sostegno del principio del diritto di difesa e della parità delle armi; la Corte evidenzia che la revoca senza motivazione può ledere tali diritti, ma la nullità è comunque deducibile immediatamente e non assoluta.

Massime di principio

  • La revoca, da parte del giudice, di una prova già ammessa per superfluità è legittima se adeguatamente motivata; tale motivazione va confrontata con il resto del materiale probatorio per verificarne la logicità.
  • Se la revoca della prova non è motivata, la nullità che ne deriva non è necessariamente assoluta: la parte deve dedurla immediatamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p., altrimenti la nullità si considera sanata.
  • In tema di concorso di persone nel reato, la mera presenza non basta; tuttavia comportamenti che facilitano l'azione illecita (es. attendere il complice, rendere più sicura la fuga, posizionarsi in prossimità) e indizi obiettivi (possesso di contenitore con liquido infiammabile) possono far desumere la consapevolezza e il contributo al reato.
  • Il movente non è necessario ai fini della prova del dolo quando l'attribuibilità dell'azione all'imputato è dimostrata dai fatti: l'assenza di movente non esclude automaticamente il dolo.
  • In cassazione le doglianze devono essere specifiche: va indicato quali elementi probatori non sono stati assunti o valutati e perché sarebbero decisivi per la decisione; argomentazioni generiche portano all'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso infondato o irrituale può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla cassa delle ammende, a titolo equilibrato per l'irritualità dell'impugnazione.

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