Ordinanza n. 765/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) del provvedimento del 14/10/2025 prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0053198.14-10-2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della formazione professionale all’insegnamento e del relativo titolo di sostegno conseguito dalla ricorrente in Romania; 2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale all'insegnamento e del relativo titolo di sostegno conseguiti in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 14 ottobre 2025 con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della formazione professionale all'insegnamento e del titolo di sostegno conseguiti in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né consente di ricostruire le censure sostanziali articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che la ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; di conseguenza, il diniego non appariva idoneo ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e, per tale ragione, ha ritenuto superfluo valutare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; quando tale requisito manca, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.
- La mancata titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno può escludere, in relazione a un diniego di riconoscimento del relativo titolo, la sussistenza di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
- In assenza del periculum in mora, il giudice amministrativo può definire negativamente la domanda cautelare senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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