Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento trasmesso con pec del 18 dicembre 2023 del direttore del SC Distretto Veterinario 2 che opponeva diniego all'istanza di attribuzione del codice stalla, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare alla comunicazione ATS trasmessa con pec 7 dicembre 2023 ed alla comunicazione del Comune di Pozzolengo del 5 dicembre 2023 n. 11195 prot.

Giustizia amministrativa202300974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'ATS Brescia all'attribuzione del codice di identificazione di stalla, motivato dall'avvio del procedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA dell'azienda agricola

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare dell'azienda agricola ha impugnato il provvedimento dell'ATS Brescia che negava l'attribuzione del codice di stalla, ritenendo insussistente un presupposto normativo in conseguenza dell'avvio, da parte del Comune di Pozzolengo, del procedimento di annullamento d'ufficio della SCIA presentata dall'azienda. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione comunale di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e la comunicazione dell'ATS. Nel corso del giudizio l'ATS ha attribuito il codice di identificazione di stalla; inoltre, il Comune ha annullato in autotutela l'avvio del procedimento di annullamento della SCIA. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Comune aveva inoltre chiesto la riunione con altro ricorso connesso, oppure l'abbinamento dei giudizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione con altro ricorso, ritenendo che la riunione sia una facoltà discrezionale del giudice, rimessa a una valutazione di opportunità in funzione dell'economia e della speditezza processuale. Nel caso concreto, tali esigenze erano già soddisfatte dalla fissazione dei due ricorsi alla medesima udienza e, inoltre, le parti coincidevano solo parzialmente. Quanto al merito processuale, il TAR ha preso atto della sopravvenuta attribuzione del codice di stalla da parte dell'ATS, dell'annullamento comunale dell'avvio del procedimento di autotutela della SCIA e delle concordi dichiarazioni delle parti circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi.

    La riunione di ricorsi connessi non è automatica, ma costituisce una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile secondo ragioni di economia e speditezza processuale.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione adottata in forma semplificata camerale, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Indicato quale base normativa del procedimento comunale, poi annullato, volto all'annullamento d'ufficio della SCIA.

Massime di principio

  • La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice amministrativo e può essere negata quando le esigenze di economia processuale risultino già soddisfatte dalla trattazione dei giudizi nella medesima udienza, anche in presenza di connessione procedimentale e di una coincidenza solo parziale delle parti.
  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che supera integralmente l'atto originariamente impugnato e il ricorrente dichiara, senza opposizione delle altre parti, di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.