Sentenza n. 10361/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del d.m. 6.7.2022 e del d.m. 6.10.2022; - della determinazione dirigenziale della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi al sistema del payback sanitario e determinazione dirigenziale della Regione Puglia recante il provvedimento regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, relativi al sistema statale del payback sanitario e alla conseguente quota di ripiano posta a suo carico. A seguito dell'opposizione delle amministrazioni statali, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere integralmente pagato la quota pari al 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 184.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché mancava il deposito, da parte della Regione Puglia, della documentazione attestante l'effettivo versamento delle somme. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento della quota ridotta ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione: il meccanismo previsto dalla norma consente infatti di conseguire l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, bene della vita diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, cui era originariamente diretto il ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 184
estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta
La disposizione consente il conseguimento di un bene della vita consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento delle somme dovute in misura ridotta; tale risultato è distinto dall'annullamento degli atti impugnati. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma richiede, nel caso esaminato, la documentazione dell'effettivo versamento delle somme.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a un meccanismo normativo che consente di estinguere l'obbligazione mediante pagamento ridotto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione originariamente proposta per ottenere l'annullamento degli atti amministrativi, poiché il pagamento realizza un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere secondo una specifica disciplina normativa non può essere pronunciata in assenza della documentazione richiesta dalla stessa disciplina per comprovare l'effettivo versamento delle somme; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando risulti comunque venuto meno l'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →