Cassazione Penale, Sentenza n. 38009/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, contestando che tale sostituzione fosse illegittima in presenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale). Lamentele basate sulla violazione della norma che esclude la sostituzione quando ricorre l'aggravante di cui al comma 2-bis, anche se in sede di bilanciamento l'aggravante fosse risultata subvalente o neutralizzata quoad poenam.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, rilevando che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude testualmente tale sostituzione quando è presente l'aggravante di cui al comma 2-bis. La statuizione relativa alla sostituzione è stata eliminata; per il resto la sentenza resta confermata nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
comma 1, comma 2, lett. b), comma 2-bis, comma 9-bis
L'art. 186 disciplina la guida in stato di ebbrezza; il comma 2-bis configura un'aggravante per il caso in cui l'imputato abbia provocato un incidente stradale; il comma 9-bis consente la sostituzione di pena con lavoro di pubblica utilità soltanto fuori dai casi previsti dal comma 2-bis, quindi la presenza del comma 2-bis esclude la sostituzione indipendentemente dall'esito del bilanciamento quoad poenam
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente la presentazione di requisitorie scritte in sede di Cassazione; citato nel procedimento per la richiesta del Procuratore generale
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 37743 del 28-5-2013 Rv. 256209; Sez. 4, n. 48534 del 24-10-2013; Sez. 4, n. 6739 del 3-2-2015
Precedenti richiamati confermano il principio che la preclusione alla sostituzione della pena prevista dal comma 9-bis opera nonostante l'aggravante sia stata considerata equivalente o subvalente nel bilanciamento quoad poenam: la mera sussistenza dell'aggravante impedisce la sostituzione
Massime di principio
- Se in un procedimento per reati di cui all'art. 186 cod. strada è contestata e accertata l'aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente), non è possibile sostituire la pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis: la preclusione opera per il semplice accertamento dell'aggravante, a prescindere dall'effetto sul quantum della pena
- Il giudizio di bilanciamento che renda l'aggravante subvalente o equivalente quoad poenam non elimina la sussistenza della circostanza aggravante e dunque non abilita la sostituzione della pena quando la norma la vieta espressamente
- In caso di violazione della norma di divieto (art. 186 comma 9-bis in presenza del comma 2-bis), la cassazione può annullare senza rinvio la sola parte della sentenza che ha applicato il rimedio illegittimo, lasciando intatte le restanti statuizioni
- Per valutare la legittimità di misure alternative alla detenzione occorre sempre verificare la presenza di aggravanti che per legge precludono tali misure, non solo il risultato del bilanciamento tra circostanze favorevoli e sfavorevoli
- La difesa non può far valere l'esito di un bilanciamento penale per derubricare gli effetti normativi automatici dell'accertamento di un'aggravante quando la legge lega a tale accertamento conseguenze proceduralmente o sostanzialmente precluse
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