Sentenza del 07/05/2018 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di Registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Cessione di ramo aziendale - Necessità di scegliere criterio adeguato di valutazione dell'avviamento - Differenza tra valore e prezzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rettifica del valore del ramo aziendale ai fini dell'imposta di registro, sostenendo che l'Ufficio avesse determinato il maggior valore e l'avviamento mediante l'applicazione astratta di un criterio economico, senza considerare adeguatamente le caratteristiche concrete dell'azienda, le condizioni di mercato e la differenza tra valore economico e prezzo effettivamente pattuito. L'avviamento deve essere valutato in relazione alla concreta capacità dell'azienda di produrre reddito, tenendo conto di fattori quali luogo e durata dell'attività, marchio, tecnologia, prospettive future e altre circostanze incidenti sulla produttività.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta adeguatamente giustificata, poiché non è sufficiente applicare automaticamente uno dei criteri elaborati dall'economia aziendale per determinare l'avviamento. Occorre invece individuare il criterio più appropriato e svolgere una valutazione puntuale delle circostanze concrete. Il valore economico normalmente attribuibile all'azienda in condizioni ordinarie di mercato non coincide necessariamente con il prezzo di vendita, che può essere influenzato dalle particolari esigenze delle parti, dalle sinergie industriali attese e da altri elementi soggettivi della negoziazione. Ne consegue l'accoglimento, in tutto o in parte, della posizione del contribuente e il superamento della rettifica fondata su una valutazione astratta e non adeguatamente calata nel caso concreto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e della rettifica del valore degli atti di cessione d'azienda o di ramo d'azienda
La base imponibile deve essere determinata sulla base del valore effettivo del bene o del complesso aziendale trasferito, ma la relativa valutazione deve essere concreta, motivata e coerente con le caratteristiche dell'azienda e con le condizioni di mercato.
Principi di economia aziendale sulla valutazione dell'avviamento
"capacità di produrre profitti"
L'avviamento esprime la capacità dell'azienda di generare reddito e non può essere determinato in modo automatico o meramente matematico. La sua quantificazione deve considerare tutti i fattori oggettivi che incidono sulla produttività e sulle prospettive dell'impresa.
Massime di principio
- Nelle rettifiche fiscali del valore di un'azienda o di un ramo aziendale, l'Amministrazione non può applicare meccanicamente un singolo criterio estimativo: deve spiegare perché quel criterio sia adeguato alle caratteristiche specifiche dell'operazione.
- Il valore economico dell'azienda e il prezzo contrattuale non sono necessariamente coincidenti. Il prezzo può riflettere esigenze soggettive, rapporti negoziali, sinergie industriali, urgenza della vendita o altre condizioni particolari.
- La valutazione dell'avviamento deve essere collegata alla concreta capacità prospettica di produrre reddito e deve tenere conto, tra l'altro, del settore, della localizzazione, del marchio, della tecnologia, della durata dell'attività, dei risultati storici e degli sviluppi futuri.
- Un avviso di rettifica fondato esclusivamente su formule standard o su valori medi di mercato può essere contestato se non considera gli elementi specifici dell'azienda trasferita e non motiva adeguatamente la scelta del metodo di stima.
- In casi analoghi è opportuno documentare le ragioni economiche del prezzo, le condizioni dell'azienda, eventuali criticità, gli investimenti necessari e le sinergie attese, così da dimostrare perché il prezzo pattuito possa differire dal valore teorico stimato dall'Ufficio.
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