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Ordinanza

Ordinanza n. 1144/2026 - Palermo, Sezione 3

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi a seguito della notifica dell’atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 18 giugno 2019, notificato il 2 luglio 2019, con il quale i ricorrenti hanno invitato il Comune di Cinisi a dotare il proprio fondo identificato al N.C.T. al foglio di mappa 10, particelle nn. 633 fr, 634, 635, 1901, 1910 e 1911, di sua apposita disciplina pianificatoria, al fine di colmare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’espropriazione a far data dal mese di marzo 2012, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa201902533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanze integrative di liquidazione delle competenze del Commissario ad acta, dirette sostanzialmente a contestare il precedente decreto di liquidazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio trae origine da un ricorso proposto dai proprietari di un fondo contro il silenzio del Comune di Cinisi sull’istanza volta a ottenere l’adozione di una disciplina urbanistica per le particelle interessate dalla decadenza, dal marzo 2012, dei vincoli quinquennali preordinati all’espropriazione. Dopo la sentenza definitoria e l’intervento del Commissario ad acta, il Commissario subdelegato ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze per euro 15.048,51. Il TAR aveva già liquidato, con decreto collegiale, euro 3.462,52. Le successive istanze del 5 dicembre 2025 e del 26 febbraio 2026 chiedevano l’integrazione della liquidazione e contestavano l’iter logico-giuridico del precedente decreto. Il Commissario richiamava inoltre l’allegato A al D.D.G. Urbanistica n. 53/2021. Il TAR ha rilevato che tale allegato è una circolare interna, inidonea a derogare alla disciplina normativa applicabile, e ha osservato che il Commissario, operando in sostituzione dell’amministrazione inerte, avrebbe potuto adottare gli atti opportuni per superare l’inerzia delle amministrazioni coinvolte, ma non aveva svolto attività in tal senso, neppure una diffida.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le istanze di liquidazione depositate il 5 dicembre 2025 e il 26 febbraio 2026. Ha ritenuto che esse costituissero una contestazione surrettizia del precedente decreto collegiale n. 2605/2025, con il quale era stata liquidata la somma complessiva di euro 3.462,52. Una simile contestazione è astrattamente ammessa dall’ordinamento, ma deve essere proposta mediante il procedimento previsto dagli artt. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario, non mediante nuove istanze nell’ambito del giudizio amministrativo. Il TAR ha inoltre ribadito che al Commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato quanto a onorari, indennità e spese, e che la circolare amministrativa richiamata non può derogare alla legge. Non risultano statuizioni sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico

    Il Commissario ad acta è assoggettato, per la liquidazione delle proprie competenze e delle spese, alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disciplina normativa non può essere derogata da una circolare interna dell’amministrazione.

  • art. 15, comma 1, l. 18 dicembre 1973, n. 836

    La disposizione concorre a determinare la misura dell’indennità chilometrica applicabile alle missioni del personale di magistratura amministrativa e, per rinvio, al Commissario ad acta.

  • art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417

    In combinato con l’art. 15, comma 1, l. n. 836/1973, determina il criterio dell’indennità chilometrica, ragguagliata a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    La contestazione della liquidazione delle spettanze deve essere proposta davanti al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dalla disposizione.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di liquidazione delle competenze può essere contestato davanti al giudice ordinario, secondo il rimedio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è soggetto alla disciplina degli ausiliari del magistrato per onorari, indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute nell’adempimento dell’incarico; tale disciplina non può essere derogata da una circolare interna priva di valore normativo.
  • Quando il Commissario ad acta si insedia, esercita in via sostitutiva i poteri dell’amministrazione inerte e può adottare ogni atto opportuno, compresi gli atti di semplificazione procedimentale e quelli diretti a superare l’inerzia di amministrazioni codecidenti o consultive.
  • La contestazione del decreto di liquidazione delle competenze del Commissario ad acta deve essere proposta con il rimedio previsto dagli artt. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario; non è ammissibile formularla surrettiziamente mediante successive istanze di integrazione nel giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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