Sentenza del 06/09/2016 n. 4539 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Cessioni intracomunitarie - Regime di non imponibilità - Condizioni - Procedura di verifica della validità del codice identificativo Iva del cessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la necessità della verifica preventiva della validità del codice identificativo IVA del cessionario. L'omissione di tale controllo impedisce al cedente di beneficiare del regime di non imponibilità IVA, anche se l'operazione è qualificabile, in astratto, come cessione intracomunitaria. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come non imponibili ai fini IVA alcune cessioni intracomunitarie senza che il cedente avesse verificato, tramite richiesta all'Amministrazione finanziaria, la validità del codice identificativo IVA del cessionario estero. La normativa nazionale ed europea richiede infatti l'indicazione in fattura del numero identificativo IVA del cessionario e l'adozione degli adempimenti necessari a verificarne la validità, al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione e prevenire evasione, elusione e abuso.
Norme richiamate
Art. 131 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono esentate, per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
La norma consente agli Stati membri di subordinare il beneficio dell'esenzione o non imponibilità a specifici adempimenti formali e di controllo, purché finalizzati a garantire la corretta applicazione del regime.
Art. 50 del d.l. 331/1993
Il cedente deve indicare in fattura il codice identificativo IVA del cessionario intracomunitario e verificarne la validità mediante idonea richiesta all'Amministrazione finanziaria.
Risoluzione dell'Amministrazione finanziaria n. 25/E del 12 febbraio 1997
Conferma l'obbligo di verificare la validità del codice identificativo IVA del cessionario ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 85 del 15 aprile 1999
Ribadisce la necessità della procedura di controllo del numero identificativo IVA del cessionario.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-273/11
Riconosce la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni e adempimenti per l'applicazione delle esenzioni IVA, in funzione di controllo e prevenzione delle frodi.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria non è sufficiente che la merce sia spedita in un altro Stato membro: il cedente deve anche rispettare gli specifici obblighi documentali e di verifica previsti dalla legge.
- Il controllo della validità del numero identificativo IVA del cessionario deve essere effettuato e conservato documentalmente, preferibilmente prima o in occasione dell'operazione, così da poter dimostrare la diligenza adottata.
- L'indicazione del numero IVA in fattura e la sua effettiva verifica sono adempimenti distinti: la sola indicazione formale del codice non sostituisce il controllo della validità.
- La mancata verifica può comportare la perdita del regime di non imponibilità e il recupero dell'IVA, anche quando l'operazione commerciale sia realmente avvenuta tra soggetti di Stati membri diversi.
- Gli adempimenti formali previsti per prevenire frodi IVA possono costituire condizioni sostanziali per il beneficio fiscale quando siano espressamente richiesti dalla normativa e siano proporzionati allo scopo di controllo.
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