Sentenza del 07/02/2020 n. 1148 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Spedizione ricorso mediante servizio di posta privato - Costituzione resistenti - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica; il principio di "sanatoria per raggiungimento dello scopo" non è stato applicato e la spedizione tramite servizio di posta privato non ha validità ai fini del perfezionamento della notificazione in materia tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso tributario era stato inviato mediante un servizio di posta privato/agenzia di recapito e non con la raccomandata con avviso di ricevimento fornita nell'ambito del servizio postale universale. La normativa processuale e tributaria richiede la forma della raccomandata A/R (art. 140 c.p.c.; art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) e fa riferimento al servizio postale universale erogato da Poste Italiane; la notifica tramite soggetto privato non è conforme alla formalità prescritta e non perfeziona la notificazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 261/1999 (disciplinante il servizio postale e il servizio universale)
Il decreto è interpretato come fonte che individua il "servizio postale universale" quale ambito esclusivo per la raccomandata A/R, e attribuisce a Poste Italiane la fornitura del servizio universale su tutto il territorio nazionale, escludendo la possibilità di sostituirlo con agenzie private per le notifiche giudiziarie richieste dalla legge.
Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
L'art. 16 è interpretato nel senso che le notifiche delle comunicazioni e degli atti processuali dirette al contribuente devono essere effettuate con le formalità della raccomandata; pertanto l'invio tramite servizio postale diverso da quello previsto dalla normativa non soddisfa il requisito formale.
Art. 20, D.Lgs. n. 546/1992
Usato nel contesto della disciplina dei termini e degli effetti delle notificazioni nel processo tributario; la sentenza ne richiama la necessità di rispettare le formalità prescritte per la validità degli atti.
Art. 140 c.p.c.
L'art. 140 c.p.c. (formalità della notificazione a mezzo posta) viene interpretato rigidamente: la forma prescritta è vincolante e la notifica tramite soggetto diverso da quello previsto non è idonea a perfezionare l'atto.
Legge n. 890/1982
Richiamata per inquadrare i servizi postali inerenti le notificazioni degli atti giudiziari; la giurisprudenza ritiene che le notifiche afferenti a tali servizi debbano avvenire nei modi da essa disciplinati e non tramite operatori privati non riconducibili al servizio postale universale.
Massime di principio
- Le notifiche degli atti relativi al contenzioso tributario devono rispettare rigidamente le formalità previste (es. raccomandata con avviso di ricevimento) e l'utilizzo di un servizio di recapito privato non sostituisce il servizio postale universale richiesto dalla normativa.
- La regolarità formale della notificazione è condizione di ammissibilità del ricorso: la mancata osservanza della forma prescritta può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se la parte resistente si è costituita.
- Il principio della 'sanatoria per raggiungimento dello scopo' non si applica quando la legge impone una specifica modalità di notificazione: l'effetto sostanziale (ricezione dell'atto) non supplisce alla mancanza della formalità richiesta.
- In situazioni analoghe, è opportuno utilizzare modalità di notifica esplicitamente previste dalla normativa (raccomandata A/R tramite servizio postale universale, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, o altri mezzi espressamente ammessi come la PEC se prevista), conservando prove documentali del rispetto della forma.
- Prima di spedire un ricorso o una difesa, verificare la disciplina applicabile alla notifica destinatario-specifica (privato, società, pubblica amministrazione) e adottare il mezzo di notificazione legalmente riconosciuto per evitare il rischio di inammissibilità.
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