Sentenza n. 795/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino n. 0001301 del 26.09.2023, pubblicata sull'albo on line in data 28.09.2023, con la quale l'Azienda deliberava “di approvare l'accordo e il relativo protocollo organizzativo per lo svolgimento dell'attività chirurgica ortopedica in elezione dell'AOU Città della Salute e della Scienza con Sedes Sapientiae s.r.l.”; - nonché, quantomeno in parte qua, degli atti presupposti, successivi e, o conseguenti e, segnatamente: - della D.G.R. n. 20-4473 del 29.12.2021 “Disposizioni in ordine alle procedure per nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ambulatoriali ex art. 8 quater del D. Lgs. 502/1992 e smi e all'utilizzo temporaneo da parte delle Aziende Sanitarie regionali si strutture private per lo svolgimento di attività istituzionale. Revoca della D.G.R. 26 febbraio 2007 n. 51-5401”; - della nota del Direttore Generale dell'Azienda prot. n. 74222/S.1.1. del 16.6.2023; - della Deliberazione del Direttore Generale n. 0000938 del 27.06.2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino pubblicata in data 29.06.2023, sull'Albo online, l'Avviso concernente “Manifestazione d'interesse delle strutture pubbliche private accreditate e private autorizzate in relazione alla disponibilità a fornire spazi e servizi per effettuare interventi di ortopedia in elezione proprie dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per il recupero e riduzione delle liste di attesa”; - della Deliberazione n. 1042 del 14 luglio 2023 di nomina della Commissione di Valutazione; - del Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione (istituita con deliberazione n. 1042 del 14/7/2023) del 26-27 luglio 2023; - del Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione (istituita con deliberazione n. 1042 del 14/7/2023) del 12 settembre 2023; - della Nota prot. n. 92504 del 2.8.2023 del dott. Lorenzo Angelone; - della Nota prot. n. 92911 del 3.8.2023 Direttore Generale A.O.U. Città della Salute e della Scienza (non nota) - della Nota prot. n. 102871 del 5.9.2023 del Presidente della Commissione di Valutazione all'Avvocatura interna della A.O.U. Città della Salute e della Scienza; - della Nota dell'Avvocatura interna della A.O.U. Città della Salute e della Scienza al Presidente della Commissione di Valutazione (menzionata nel Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione del 12.9.2023); - della Nota prot. n. 0104286 del 8.9.2023 della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari e relativa richiesta di cui alla nota prot. 103119 del 6.9.2023 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza (prot. Reg. 4731 del 06.09.2023), entrambe menzionate nel Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione del 12.9.2023; - del Verbale della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino di cui alla nota prot. n. 0104855; - della comunicazione 6.10.2023 della Deliberazione del D.G. n. 1301 del 26.9.2023, con allegata Deliberazione; - di ogni altro atto, ancorché non noto, presupposto, consequenziale e conseguente e/o comunque connesso e, o correlato con i suddetti provvedimenti, nonché occorrendo - dell'Atto e, o nota recante “Motivata opposizione della controinteressata” Sedes Sapientiae s.r.l., menzionata nella nota 08.11.2023; - della Manifestazione di interesse presentata da Sedes Sapientiae s.r.l. trasmessa alla ASR con nota via PEC del 06.07.2923 e relativo progetto, nonché tutti gli atti e documenti integrativi eventualmente richiesti e, o presentati; - dell'accordo sottoscritto con Sedes Sapientiae s.r.l. in esito al procedimento de quo, con ogni consequenziale provvedimento e con condanna delle Amministrazioni a tutte le correlate obbligazioni, nonché per la declaratoria - dell'inefficacia e, o nullità della Convenzione denominata “Accordo per lo svolgimento dell'attività chirurgica ortopedica in elezione dell'A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino per il recupero e riduzione delle liste di attesa” stipulato tra l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e la Casa di cura Sedes Sapientiae S.r.l.; e, conseguentemente, per - l'accertamento del diritto in capo a Pro Infantia S.p.a. a essere ammessa alla procedura e del diritto in capo a Pro Infantia S.p.a. all'affidamento del servizio oggetto dell'Avviso concernente la Manifestazione di Interesse de qua; e, in ogni caso, per - il risarcimento del danno subito da Pro Infantia S.p.a., da determinarsi per equivalente, e con riserva di comprovare il danno subito nel proseguo del giudizio, di un importo pari ad almeno al 10% dell'importo di Euro 3.131.000,00, oltre al risarcimento del danno curricolare e da perdita di chances.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di approvazione dell’accordo con una struttura sanitaria privata per lo svolgimento di attività chirurgica ortopedica elettiva finalizzata alla riduzione delle liste di attesa, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria che approvava l’accordo con la struttura sanitaria privata controinteressata, unitamente agli atti della procedura di manifestazione di interesse, alla nomina e ai verbali della commissione di valutazione, agli atti regionali e aziendali presupposti e all’accordo stipulato. Aveva chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia o nullità della convenzione, l’accertamento del diritto a essere ammessa alla procedura e all’affidamento del servizio, nonché il risarcimento del danno, quantificato in via minima nel 10% dell’importo di euro 3.131.000,00, oltre al danno curricolare e alla perdita di chance. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha notificato alle controparti costituite, il 5 marzo 2026, atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la Regione Piemonte e la società controinteressata hanno aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese con note depositate il 18, 27 e 31 marzo 2026. Il TAR, richiamati gli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia
La rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata e accettata dalle controparti costituite, conduce alla definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali, applicati dal giudice per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso comunicata alle parti costituite e accettata da queste comporta l’estinzione del giudizio, senza decisione nel merito delle domande e dei motivi dedotti.
- In presenza dell’adesione delle controparti alla rinuncia con richiesta concorde, le spese di lite possono essere compensate secondo quanto disposto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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