Sentenza n. 206/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell’autorizzazione paesaggistica 11 maggio 2021 n. 173 e del permesso di costruire n. 72 del 21.3.2025, rilasciati dal Comune di Genova alla controinteressata signora Adilia Massardo per la realizzazione di un progetto relativo alla “sistemazione dell’area gerbida sita in viale privato delle Palme presso il civico n. 12 per il suo parziale utilizzo a parcheggio a raso”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica n. 173 dell’11 maggio 2021 e permesso di costruire n. 72 del 21 marzo 2025 per la sistemazione di un’area gerbida e la realizzazione di un parcheggio a raso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che la trasformazione di un’area verde in parcheggio avrebbe peggiorato la qualità ambientale e aggravato la situazione viabilistica. Quanto all’autorizzazione paesaggistica e al parere della Soprintendenza, hanno lamentato: violazione dell’art. 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria e contraddittorietà per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, violazione del giudicato, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento, poiché lo stato dei luoghi rappresentato avrebbe recepito opere realizzate in forza di precedenti titoli paesaggistici annullati; violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, dell’art. 35 N.A. del P.T.C.P. e della disciplina paesaggistica, per omessa valutazione della compatibilità del parcheggio con le visuali panoramiche, con la conservazione dell’assetto territoriale preesistente e con la disciplina delle aree urbane qualificate. Quanto al permesso di costruire, hanno dedotto illegittimità derivata e propria; difetto di legittimazione della richiedente, comproprietaria dell’area, in relazione alle modifiche strutturali e funzionali della strada privata comune; violazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 380/2001 e difetto di istruttoria sull’idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e sull’incremento del traffico; violazione della disciplina urbanistica del PUC relativa all’ambito AC-IU, che ammette i parcheggi privati solo se compatibili con il paesaggio urbano e con la conservazione degli spazi verdi. Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica, sostenendo che essa fosse conosciuta almeno dall’11 luglio 2022.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati sia l’autorizzazione paesaggistica sia il permesso di costruire. Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l’interesse a ricorrere dei proprietari vicini, in ragione della prossimità fondiaria e del possibile aggravio del traffico. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica: ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica acquista efficacia dal momento in cui diviene efficace il necessario titolo edilizio; pertanto, l’impugnazione immediata dell’autorizzazione paesaggistica prima del titolo edilizio è una facoltà e non un onere. Sono stati respinti il primo motivo, poiché il vicino controinteressato non rientra tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, anche se abbia contestato precedenti interventi, e il quinto motivo, poiché la comproprietaria del fondo dominante era legittimata a richiedere il titolo edilizio; l’eventuale aggravamento della servitù sulla strada privata comune riguarda i rapporti tra proprietari e non la legittimazione edilizia né le verifiche comunali di cui all’art. 11 d.P.R. 380/2001. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa all’omessa valutazione paesaggistica. L’area era soggetta a plurimi vincoli e alla disciplina del P.T.C.P. per le strutture urbane qualificate, nonché alla disciplina paesaggistica puntuale del PUC, che impone la conservazione del verde nella consistenza originaria e ammette trasformazioni solo per il ripristino documentato di situazioni storiche, prevedendo per i vialetti carrabili l’uso del ghiaino ed escludendo asfaltature e autobloccanti. Gli atti paesaggistici si erano limitati a descrivere la pavimentazione drenante in elementi alveolari di polietilene, già realizzata, senza verificare e motivare la sua compatibilità con la disciplina paesaggistica di uso del territorio. La riedizione del potere paesaggistico, anche ove le opere fossero state realizzate in forza di un titolo successivamente annullato, avrebbe comunque imposto una valutazione espressa e adeguatamente motivata. L’omessa considerazione della disciplina paesaggistica ha determinato l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica e, per riflesso, del permesso di costruire, la cui disciplina urbanistica subordinava la realizzazione del parcheggio al rispetto delle condizioni paesaggistiche puntuali. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Il vicino controinteressato non è, per il procedimento di rilascio di un titolo edilizio, tra i soggetti cui deve essere inviata la comunicazione di avvio, anche se abbia contestato precedenti interventi del confinante.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento
L’autorizzazione paesaggistica non lede effettivamente i terzi fino a quando l’intervento non sia autorizzato anche sotto il profilo edilizio; la sua impugnazione immediata costituisce facoltà e non onere.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La valutazione paesaggistica deve confrontare concretamente l’intervento con la disciplina d’uso del territorio vincolato e deve essere adeguatamente esplicitata e motivata.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il giudice richiama la possibile necessità di un accertamento di compatibilità paesaggistica per opere già realizzate; anche qualora si proceda mediante riedizione del potere autorizzatorio, resta necessaria una valutazione motivata di compatibilità.
art. 11 d.P.R. 380/2001
La comproprietà del fondo interessato dall’intervento è sufficiente a fondare la legittimazione a richiedere il titolo edilizio; le controversie sull’aggravamento dell’uso della strada privata comune restano estranee a tale verifica.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è subordinato alla conformità urbanistica dell’intervento, inclusa la verifica del rispetto delle condizioni paesaggistiche cui la disciplina urbanistica rinvia.
art. 35, comma 3, P.T.C.P. regionale
L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.
La disciplina delle strutture urbane qualificate vieta interventi che compromettano le testimonianze dell’assetto territoriale preesistente e la loro leggibilità.
Norme di Conformità e congruenza del PUC, disciplina AC-IU
Gli interventi devono perseguire la conservazione e la valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, giardini, aree verdi ed orti.
Il parcheggio privato non pertinenziale è urbanisticamente ammesso solo se non contrasta con le caratteristiche del paesaggio urbano e rispetta la disciplina paesaggistica puntuale.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica può essere impugnata unitamente al titolo edilizio anche se quest’ultimo è rilasciato successivamente: poiché l’autorizzazione paesaggistica acquista efficacia dal momento in cui diviene efficace il necessario titolo edilizio, l’impugnazione immediata dell’autorizzazione costituisce una facoltà e non un onere per il terzo.
- Il vicino controinteressato non è destinatario della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, neppure quando abbia già contestato precedenti interventi edilizi del confinante.
- La legittimazione del comproprietario a richiedere un titolo edilizio per un intervento sul fondo comune non è esclusa dal possibile aggravamento dell’uso di una strada privata comune: tale aggravamento attiene ai rapporti civilistici tra comproprietari e non alla legittimazione edilizia né alle verifiche comunali sul rilascio del titolo.
- La riedizione del potere paesaggistico, anche quando riguardi opere già realizzate in forza di un titolo successivamente annullato, deve comprendere una valutazione concreta, espressa e adeguatamente motivata della compatibilità delle opere con la disciplina paesaggistica di uso del territorio.
- Quando la disciplina paesaggistica puntuale impone la conservazione del verde e limita le trasformazioni degli spazi esterni, l’autorizzazione non può limitarsi a descrivere una pavimentazione carrabile già realizzata, ma deve motivarne specificamente la compatibilità con le prescrizioni di tutela.
- Se la disciplina urbanistica ammette un parcheggio privato solo a condizione del rispetto della disciplina paesaggistica puntuale, l’omessa o insufficiente valutazione paesaggistica rende illegittimo anche il permesso di costruire.
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