Cassazione Penale, Ordinanza n. 22785/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione dell'art. 187, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che nel caso concreto ricorressero i presupposti per applicare tale istituto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si risolveva in una mera riproposizione di circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità per la gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato, per le concrete modalità della condotta e per la pericolosità del fatto, considerando che l'imputato era stato controllato in evidente stato di alterazione derivante da assunzione di sostanza stupefacente.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice richiamata come titolo della condanna già pronunciata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua interpretazione, limitandosi a prenderne atto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia congruamente valorizzato la gravità dell'offesa, le modalità concrete della condotta e la pericolosità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in fatto la valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto è inammissibile o comunque manifestamente infondato quando non evidenzi un reale vizio logico o giuridico della motivazione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito valorizzando la gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato, le concrete modalità dell'azione e la pericolosità della condotta.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto già apprezzato dai giudici di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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