Cassazione Penale, Sentenza n. 14383/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero e per pericolo di reiterazione, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio) dopo il rinvenimento di 21 grammi di cocaina in due involucri termosaldati sulla persona dell'indagato. Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) errore per la coesistenza di altro autonomo titolo custodiale (sostituzione degli arresti domiciliari) emesso per altra causa ai sensi dell'art. 276 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e mera apparenza nella ritenuta gravità indiziaria, sostenendo che la messaggistica telefonica sia solo suggestiva e non dimostrativa di cessione; (3) vizi motivazionali circa l'accertata sussistenza delle esigenze cautelari e la sussistenza del pericolo di reiterazione, dedotto in via errata dalla violazione degli arresti domiciliari; (4) mancanza di adeguata valutazione di adeguatezza e proporzionalità rispetto a misure meno afflittive considerate anche la contestazione della "lieve entità" della fattispecie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione preliminare relativa alla coesistenza di altro titolo custodiale (quarto motivo) la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il sistema processuale non preclude l'applicazione di un'ulteriore misura cautelare e vanno considerati principi quali la retrodatazione (art. 297 c.p.p.) e le norme sull'equo indennizzo (art. 314, comma 4, secondo periodo). Quanto ai primi tre motivi, la Corte ha ritenuto che si trattasse di un tentativo di sostituire la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito; in sede di legittimità non emergono violazioni di legge né contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La motivazione del Tribunale è considerata congrua: la gravità indiziaria è fondata non solo sui messaggi ma soprattutto sul rinvenimento di 21 g di cocaina in involucri termosaldati; il pericolo di reiterazione è collegato alla violazione degli arresti domiciliari e alla condotta pregressa con precedenti specifici; la scelta della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della valutazione unitaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., e la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73
La norma incrimina la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; è stata richiamata quale titolo di accusa per il possesso di 21 g di cocaina, valutata dal Tribunale come elemento probatorio rilevante per la gravità indiziaria
codice di procedura penale
Riferimento alla disciplina relativa a misure cautelari e loro sostituzione; la Corte osserva che la presenza di un altro titolo custodiale non impedisce l'adozione di una nuova misura cautelare e che il ricorrente non ha considerato il quadro normativo che consente la convivenza/retrodatazione dei titoli
codice di procedura penale
Norma sulla 'retrodatazione' delle misure cautelari: citata per spiegare che l'ordinamento prevede effetti specifici in caso di pluralità di titoli cautelari (es. retrodatazione) e che ciò non costituisce divieto all'adozione di una nuova custodia
codice di procedura penale
art. 314, comma 4, secondo periodo
Regola relativa all'equo indennizzo per ingiusta detenzione: esclusione dell'indennizzo per il periodo in cui la limitazione sia stata sofferta anche in forza di altro titolo cautelare; indicata a supporto della conclusione che la coesistenza di titoli cautelari non preclude l'applicazione di nuove misure
codice di procedura penale
Prevede la condanna alla cassa delle ammende per ricorsi infondati: utilizzato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso
regolamento esecuzione codice di procedura penale
Norma su adempimenti esecutivi; richiamata per disporre l'inoltro alla cancelleria per l'esecuzione del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La Corte di cassazione in sede cautelare sindaca in via principale la legittimità e la logica della motivazione del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non evidenziano violazioni di legge, contraddittorietà insanabile o manifesta illogicità.
- La presenza di un altro titolo custodiale precedente non costituisce di per sé impedimento all'adozione di una nuova misura cautelare: il sistema prevede meccanismi come la retrodatazione e discipline sull'indennizzo che regolano gli effetti, ma non vietano automaticamente la nuova custodia.
- Per contestare la gravità indiziaria fondata su elementi come conversazioni telefoniche, la difesa deve dimostrare specifiche incoerenze o illegittimità nella valutazione probatoria del giudice, non limitarsi ad offrire una diversa interpretazione 'suggestiva' dei messaggi.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla condotta concreta dell'indagato (es. violazione degli arresti domiciliari, inosservanza volontaria della misura) e dalle circostanze personali e pregresse; tali elementi possono giustificare misure cautelari anche per quantitativi non molto elevati di stupefacente.
- La valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare richiede un giudizio unitario sul comportamento, sulla pericolosità e sulle alternative possibili; per ottenere la revoca o attenuazione occorre dimostrare concretamente che misure meno afflittive sarebbero state efficaci.
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