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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43857/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 27/03/2023 che aveva rigettato l'appello contro il decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della confisca patrimoniale. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge per omissione di considerare plurimi elementi che proverebbero la liceità dei proventi utilizzati per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, via Santa Maria di Gesù n. 37 e delle relative pertinenze oggetto di ablazione, sostenendo in particolare l'assenza di correlazione temporale tra la pericolosità sociale e gli acquisti (gli acquisti sarebbero avvenuti successivamente alla manifestazione della pericolosità). Il ricorrente non contesta il giudizio di pericolosità sociale, ma solo il nesso temporale e la legittimità dei proventi impiegati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure proposte non siano riconducibili a vere e proprie violazioni di legge ammissibili in sede di legittimità ma consistano in una riedizione della valutazione della motivazione e della valutazione delle prove già compiuta in sede di appello. La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la ricostruzione della pericolosità sociale e la sproporzione tra redditi leciti e spese sostenute, nonché l'assenza di giustificazioni idonee sulla provenienza del denaro usato per gli acquisti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di contributo (l'importo specifico non è riportato integralmente nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito in L. n.176/2020 e art.16 D.L. 30/12/2021, n.228 convertito in L. 25/02/2022 n.15

    il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)

    norme procedurali che regolano la modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto nelle fasi di trattazione del ricorso

  • art. 4, legge 27/12/1956, n. 1423 richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31/05/1965, n. 575

    "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge"

    limita l'ambito del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alle sole questioni di diritto (violazione di legge), escludendo il sindacato libero della motivazione e della valutazione degli elementi di fatto

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    in materia di prevenzione la nozione di "illogicità manifesta" richiamata dall'art. 606, lett. e) non è fra i vizi deducibili in sede di legittimità quando il vizio attiene alla motivazione che è invece giudicata secondo il parametro della violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato

  • Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. 27/06/2013, Rv. 257609)

    "le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ... è sufficiente ... l'esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività illecite e l'assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto degli stessi"

    per le misure di prevenzione patrimoniali la prova della illecita provenienza dei beni può fondarsi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e spese/beni acquisiti; in assenza di giustificazioni plausibili da parte del proposto, può ritenersi l'origine illecita

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per questioni di diritto (violazione di legge): non è il canale per rimettere in discussione la valutazione delle prove o una motivazione adeguata dei giudici di merito
  • Se la Corte d'appello fornisce una motivazione congrua e articolata circa la pericolosità sociale e la sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali, la Cassazione non rivede la valutazione di merito a fronte di semplici rivalutazioni critiche
  • Per contrastare una confisca preventiva è necessario dimostrare specifiche violazioni di legge o l'assenza totale di motivazione/ragionamento (motivazione inesistente o meramente apparente), non il semplice dissenso sulla valutazione dei fatti
  • La sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti costituisce un indizio rilevante e sufficiente, salvo giustificazioni credibili, per presumere la provenienza illecita dei beni ai fini della confisca
  • La contestazione del solo 'nesso temporale' tra pericolosità e acquisti non è di per sé sufficiente se la motivazione di merito ricostruisce un quadro storico e finanziario che giustifica l'intervento preventivo

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