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Sentenza

Sentenza n. 2138/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che qualificava come privata e pertinenziale al fabbricato un’area pedonale antistante e comunicava l’imminente adozione di misure di messa in sicurezza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello del controinteressato, sosteneva che il tratto di area pedonale antistante i fabbricati fosse da tempo immemorabile aperto al pubblico transito e destinato all’uso collettivo, e quindi avesse natura demaniale ovvero fosse gravato da servitù di uso pubblico. Dopo avere chiesto al Comune la restituzione dell’area all’uso pubblico, l’accesso al contatore elettrico e l’ostensione della documentazione relativa alla recinzione e ai titoli autorizzativi, impugnava la nota comunale del 26 gennaio 2023, deducendo la natura demaniale dell’area, l’esistenza di un uso pubblico ab immemorabile, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illegittimo rifiuto di esercitare poteri di autotutela e tutela demaniale e l’inesistenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione. Il controinteressato eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l’accertamento della natura pubblica o privata dell’area, nonché l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale della nota. Nel corso del giudizio il ricorrente proponeva anche un ricorso ex art. 116 c.p.a. sul silenzio formatosi sull’istanza di accesso, accolto con ordinanza n. 1495/2024. Successivamente il Comune avviava un procedimento volto alla rimessione in pristino, riconoscendo la natura demaniale del tratto e constatando la rimozione della recinzione; il ricorrente chiedeva quindi la cessazione della materia del contendere, subordinatamente ribadendo l’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia, infatti, aveva come petitum sostanziale l’accertamento della natura pubblica o privata dell’area e, in subordine, dell’esistenza di una servitù di uso pubblico: si trattava dunque di una questione relativa all’esistenza, titolarità ed estensione di diritti soggettivi, avente natura petitoria. Il giudice amministrativo avrebbe potuto conoscere della demanialità soltanto incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., qualora essa fosse stata il presupposto di una controversia sul legittimo esercizio di uno specifico potere amministrativo; tale situazione non ricorreva. La nota comunale impugnata non è stata qualificata come provvedimento di diniego dell’autotutela demaniale, poiché si limitava a comunicare gli esiti degli accertamenti e la posizione dell’ente sulla natura privata dell’area, senza impartire ordini, imporre obblighi o incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario. Le successive determinazioni comunali del 2025 non hanno modificato il riparto di giurisdizione, che va individuato con riferimento alla domanda proposta al momento dell’instaurazione del giudizio e al relativo petitum sostanziale. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro i termini e con gli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente questioni concernenti diritti soggettivi, come la natura pubblica o privata di un bene o l’esistenza di una servitù di uso pubblico, soltanto quando tali questioni costituiscano il presupposto di una controversia avente a oggetto il legittimo esercizio di un potere amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    entro i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con gli effetti previsti dalla suddetta norma

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo le condizioni stabilite dalla norma.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di accesso agli atti è stato accolto con una precedente ordinanza, senza incidere sulla decisione relativa alla domanda principale.

Massime di principio

  • Le controversie aventi come petitum sostanziale l’accertamento della natura pubblica o privata di una strada, di un’area o di un bene, ovvero dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano l’esistenza, la titolarità e l’estensione di diritti soggettivi.
  • Il giudice amministrativo può conoscere della natura demaniale o privata di un bene soltanto in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., quando tale questione costituisca il presupposto di una controversia avente a oggetto il legittimo esercizio di uno specifico potere amministrativo; se invece la demanialità costituisce il nucleo essenziale della domanda, sussiste il difetto di giurisdizione amministrativa.
  • Una comunicazione con cui l’amministrazione rende noti gli esiti dei propri accertamenti e manifesta la propria posizione sulla natura privata di un’area, senza impartire ordini, imporre obblighi o incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario, non costituisce un provvedimento amministrativo impugnabile come diniego di autotutela.
  • Il riparto di giurisdizione va determinato in base alla domanda proposta al momento dell’instaurazione del giudizio e al suo petitum sostanziale; le successive determinazioni amministrative non modificano retroattivamente la giurisdizione individuata in quel momento.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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