Cassazione Civile, Ordinanza n. 20484/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società cooperativa, che rivestiva anche la qualità di socio, aveva impugnato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro per dieci giorni irrogatagli per alcune lettere inviate alla società. La corte d'appello aveva ritenuto legittima la sanzione perché quelle missive, pur richiamando anche la qualità di socio, riguardavano episodi del rapporto di lavoro e contenevano contestazioni su specifici inadempimenti datoriali, risultando dunque riferibili anche alla posizione di dipendente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) falsa applicazione dell'art. 208 c.c.n.l. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa e dell'art. 2106 c.c., assumendo che la corte avesse indebitamente assimilato la figura del socio a quella del dipendente; 3) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 142/2001, per il mancato riconoscimento del diritto del socio a partecipare alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa. In sostanza, il ricorrente sosteneva che le lettere fossero espressione del suo diritto di critica e delle prerogative di socio cooperatore, non già di una condotta disciplinarmente rilevante come lavoratore subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, perché il giudice di merito aveva esplicitato il percorso logico seguito e aveva valorizzato la duplice qualifica di socio e dipendente e il contenuto concreto delle missive. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello: le censure, infatti, proponevano una diversa lettura delle lettere e non denunciavano realmente la violazione dei canoni ermeneutici, ma miravano a sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella adottata dal giudice di merito. Poiché la corte territoriale aveva ritenuto le missive riferibili sia alla posizione di lavoratore sia a quella di socio, la doglianza sulla lesione del diritto di critica e delle prerogative del socio non colpiva la reale motivazione della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando ricorrono le anomalie motivazionali tipizzate; nel caso concreto la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile.
art. 208 c.c.n.l. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
La dedotta falsa applicazione è stata ritenuta inammissibile perché la censura si limitava a contrapporre una diversa lettura delle lettere rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
art. 2106 c.c.
La norma disciplinare è stata evocata dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 142 del 2001
La pretesa violazione è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una ricostruzione dei fatti e del contenuto delle missive alternativa a quella accertata in sentenza.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È stata richiamata per la trattazione camerale e la decisione con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga un percorso argomentativo comprensibile e logicamente coerente, anche se sintetico, e non presenti le anomalie motivazionali tassative individuate dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile prospettare una diversa lettura del fatto o degli atti di causa in luogo di quella accolta dal giudice di merito, se la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o di contratto collettivo è inammissibile quando, sotto l'apparente veste della violazione normativa, si contesti in realtà soltanto l'accertamento e l'interpretazione del contenuto di documenti o comunicazioni compiuti dal giudice di merito.
- In tema di sanzioni disciplinari irrogate a un socio-lavoratore di cooperativa, è necessario misurarsi con l'effettiva qualificazione attribuita dal giudice di merito alle condotte contestate; se esse vengono ritenute riferibili sia alla qualità di socio sia a quella di dipendente, la critica che presupponga l'esclusiva spendita della qualità di socio non coglie la ratio decidendi.
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