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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45722/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per una nota inviata a varie autorità in cui criticava l'ispettrice Daniela Leonelli accusandola di aver compiuto una "pseudo ispezione", di mancare di autonomia, professionalità e imparzialità e insinuando che avesse gravato sulle casse comunali "per non fare niente"; la Corte d'appello aveva escluso l'esimente del diritto di critica e alcune cause di non punibilità ritenute invocabili dall'imputato. In Cassazione il ricorrente ha censurato (i) la presunta nullità delle conclusioni del Procuratore generale (mancanza di sottoscrizione); (ii) la violazione dell'art. 51 c.p. (diritto di critica); (iii) la sussistenza dell'art. 598 c.p. (non punibilità in contesto di ricorso/atto rivolto ad autorità); (iv) carenza della "motivazione rafforzata" nella riforma dell'assoluzione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato sul piano sostanziale, ma ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (termine di prescrizione scaduto il 25/03/2021). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per prescrizione. Ha respinto il ricorso quanto agli effetti civili, condannando l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge. La Corte ha inoltre respinto i motivi di nullità delle conclusioni del P.G. (la mancata firma non invalida l'atto se proviene dall'ufficio competente tramite PEC) e ha escluso l'operatività sia dell'esimente del diritto di critica (mancanza dei requisiti di verità e di continenza) sia della non punibilità di cui all'art. 598 c.p. (espressioni non direttamente funzionali all'oggetto del procedimento e invio a plurime autorità non legittime contraddittori)

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che punisce la diffamazione. Usata per qualificare penalmente la nota inviata dall'imputato contenente affermazioni ritenute offensive e lesive della reputazione dell'ispettrice.

  • art. 51 cod. pen.

    Disciplina la scriminante dell'esercizio del diritto di critica: richiede verità o almeno la ferma e incolpevole convinzione della veridicità delle affermazioni e il rispetto della "continenza" linguistica; la Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero soddisfatti nel caso concreto.

  • art. 598 cod. pen.

    Prevede la non punibilità per espressioni offensive contenute in scritti o discorsi rilevanti in procedimenti avanti autorità giudiziarie o amministrative, purché direttamente pertinenti e funzionali alla difesa; la Corte ha ritenuto non applicabile tale causa perché le espressioni non erano strettamente funzionali e la nota era inviata a autorità diverse dal legittimo contraddittore.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c)

    Norma che elenca i motivi di cassazione; citata dall'imputato per denunciare la nullità delle conclusioni del P.G.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 23-bis, comma 2, dl. 28/10/2020 n. 137 (richiamato da giurisprudenza)

    Norma emergenziale citata in giurisprudenza: la mancata formulazione o firma delle conclusioni nel rito scritto, in taluni procedimenti camerali, non determina nullità; la Corte ha applicato il principio che l'ufficio del P.M. è impersonale e la mancata sottoscrizione non invalida l'atto se proviene dall'ufficio competente tramite PEC.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla pronuncia assolutoria: la Corte ha richiamato il principio per escludere che vi fossero elementi per una pronuncia di assoluzione piena (diversa dall'estinzione per prescrizione).

Massime di principio

  • La scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede non solo il perseguimento di un interesse pubblico ma anche la verità o la ferma convinzione della verità delle affermazioni e il rispetto della contenenza espositiva: metafore o ironie possono essere ammesse, ma non se travalicano in attacchi personali gratuiti o nell'attribuzione di fatti non veri.
  • L'art. 598 c.p. (non punibilità per atti in sede giudiziaria/amministrativa) si applica solo se le espressioni offensive sono direttamente pertinenti e funzionali alla controversia e rivolte al legittimo contraddittore; l'invio a molteplici autorità terze può escludere questa causa di non punibilità.
  • Nel rito scritto la mancata sottoscrizione dell'atto del pubblico ministero non determina automaticamente nullità se l'atto è chiaramente proveniente dall'ufficio competente (es. invio tramite PEC dall'indirizzo istituzionale): l'ufficio è impersonale.
  • Prima di diffondere critiche pubbliche o inviare note a molteplici autorità, è utile calibrarne il linguaggio evitando epiteti e accuse non provate: espressioni che attributiscono comportamenti o fatti concreti devono essere supportate da elementi di fatto verificabili per non incorrere in responsabilità penale.
  • Controllare sempre i termini di prescrizione e le eventuali cause di sospensione: anche se una decisione finale può riconoscere responsabilità, il reato può risultare estinto per prescrizione se decorso il termine, con conseguenze diverse sul piano civile e penale.
  • Se si convoca la Cassazione contro una riforma dell'assoluzione, è necessario porre motivi specifici e ben argomentati (es. sull'istruttoria, sulla valutazione della verità o sulla motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma dell'assoluzione).

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