Cassazione Penale, Sentenza n. 21613/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha sospeso cautelativamente e poi revocato con efficacia ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) concessa il 29/5/2025. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) travisamento della prova e mancata acquisizione dei due certificati integrali depositati presso la Polizia di Stato; 2) omessa valutazione della documentazione trasmessa all'U.E.P.E. (attestazione di chiusura per ferie del datore di lavoro e screenshot comprovante), con la contestazione che non sussisteva onere di comunicazione alla P.S.; 3) manifesta illogicità della motivazione circa il fermo del 5 novembre 2025 (sostenendo che il co-fermato "Serra" non aveva condanne tali da poter essere conosciute e che il casellario dimostra l'assenza di precedenti rilevanti per Bosti); 4) mancata correlazione tra contestazione e decisione e nullità per difetto di contestazione, in particolare la revoca sarebbe stata motivata per fatto diverso dalla presunta mancata comunicazione della chiusura dell'impresa; produzione di documenti (dichiarazione del datore, cassetto fiscale, scontrino, nuova comunicazione di assunzione e contratto con "Caffè Gold srl") a dimostrazione dell'effettivo svolgimento o ricerca di lavoro; 5) mancata motivazione sulla decorrenza temporale della revoca (dies a quo), ossia sul perché la revoca sia stata disposta ex tunc.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui la revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che deve però motivare logicamente l'uso del potere; la revoca può essere disposta con effetto ex tunc se emerge che il condannato non ha mai aderito al percorso rieducativo. La Corte ha ritenuto corretta e coerente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva considerato complessivamente i seguenti comportamenti in violazione delle prescrizioni: mancata firma presso l'Ufficio di P.S. (9/7/2025 e 27/8/2025), presenza in strada anziché sul luogo di lavoro (23/8/2025), fermo e controllo il 5/11/2025 alla guida di un veicolo noleggiato in compagnia di altro soggetto pregiudicato, e l'accertamento che l'attività "Vini La Marca" era chiusa da settembre 2025 e che il Bosti non aveva dimostrato di aver mai iniziato l'attività lavorativa prescritta né prodotto il contratto UNILAV richiesto. Sulla decorrenza la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale, che ha motivato l'effetto ex tunc avendo accertato l'assenza di prova dell'effettivo inizio dell'affidamento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario (O.P.)
La Corte richiama che la revoca dell'affidamento in prova non è automatica per qualsiasi violazione, ma può essere adottata quando il giudice ritenga che i comportamenti del condannato siano incompatibili con la prosecuzione della misura; inoltre si considera il problema della decorrenza della revoca (possibilità di effetto ex tunc quando manca adesione rieducativa)
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
Richiamata per i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena: il giudice può determinare la decorrenza della revoca tenendo conto delle limitazioni già scontate e del comportamento durante l'affidamento; la pronuncia ha influito sul criterio di determinazione della decorrenza del provvedimento di revoca
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass., Sez. 1, n. 46887/2019; Sez. 1, n. 27713/2013; Sez. 1, n. 2566/1998; Sez. 1, n. 23943/2001)
Orientamenti della Cassazione che consolidano il principio secondo cui la revoca dell'affidamento è rimessa al giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza e può essere disposta ex tunc se emerge che la misura non è stata mai concretamente accettata o perseguita dal condannato
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è una decisione discrezionale del Tribunale di sorveglianza: non è sufficiente una singola violazione formale, ma il giudice valuta se le violazioni dimostrino incompatibilità con la finalità rieducativa della misura
- Per evitare la revoca occorre documentare concretamente l'adesione al percorso rieducativo: prova di effettivo inizio dell'attività lavorativa (contratto UNILAV, buste paga, presenze), comunicazioni tempestive con U.E.P.E. e con le autorità indicate nelle prescrizioni
- La produzione tardiva o incompleta di documenti (es. dichiarazioni, screenshot, scontrini) può essere valutata ma non garantisce l'esclusione della revoca se il giudice ritiene che complessivamente la condotta dimostri mancata adesione
- La presenza di elementi indiziari concatenati (mancate firme, assenza sul luogo di lavoro, contatti con soggetti pregiudicati, assenza di prova dell'inizio del lavoro) rafforza la giustificazione della revoca e può giustificare un effetto ex tunc
- In caso di contestazione della decorrenza della revoca, il ricorrente deve chiedere e dimostrare espressamente come e quando ha iniziato a rispettare le prescrizioni; il giudice deve motivare in modo chiaro la scelta del dies a quo
- È essenziale, in fase cautelare e difensiva, documentare ogni comunicazione e prova (comunicazioni al PS, alla U.E.P.E., contratti, assenze giustificate) e sollecitare l'acquisizione di certificati integrali se rilevanti per la difesa
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