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Sentenza

Sentenza n. 3430/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) del provvedimento della ADM - Direzione Territoriale Campania – Ufficio Tecnico Area Tecnica, prot. -OMISSIS-, recante “Provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS-”, rilasciata ai sensi dell’art. 62-quater, comma 5-bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per l’esercizio di vicinato sito a Napoli (NA), via -OMISSIS-, con effetto immediato; b) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione in questione, prot. n. -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto occorra; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202602727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca, con effetto immediato, dell'autorizzazione ADM per l'esercizio di vicinato abilitato alla vendita e all'approvvigionamento di prodotti liquidi da inalazione, nonché comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione autorizzante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. n. 504/1995. La revoca era stata adottata dopo un'ispezione svolta il 27 marzo 2025 presso il punto vendita di Napoli, nel corso della quale erano stati rinvenuti prodotti liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione, per un quantitativo di 1.710 ml, sottoposti a sequestro amministrativo. L'Amministrazione aveva inoltre valorizzato analoghe e ulteriori violazioni riscontrate, nella medesima giornata, presso altri due esercizi della società, a Volla e Portici: detenzione di prodotti derivati dalla canapa sativa o contenenti sostanze con efficacia drogante o psicotropa, preparazione e confezionamento di liquidi da inalazione mediante miscelazione di sostanze, nonché detenzione di prodotti privi del contrassegno per quantitativi pari, rispettivamente, a 126,010 kg e 22,566 kg. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 62-quater d.lgs. n. 504/1995 e difetto di istruttoria, per mancata valutazione concreta della gravità delle condotte, delle circostanze dei fatti, di eventuali misure correttive, dei precedenti e della recidiva; violazione della proporzionalità, per avere l'Amministrazione trattato una sola campagna ispettiva come prova di una sistematica inaffidabilità e per non avere considerato misure meno afflittive, quali la sospensione o prescrizioni; illegittimità della revoca per mancato accertamento definitivo di eventuali responsabilità penali; violazione delle garanzie partecipative, poiché la società, pur avendo ricevuto la comunicazione di avvio, non avrebbe compreso tempestivamente il procedimento a causa delle numerose interlocuzioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al difetto di istruttoria e alla proporzionalità, ha rilevato che la documentazione e le difese dell'Amministrazione dimostravano una pluralità di violazioni, riscontrate presso tre distinti esercizi della società nella stessa giornata: prodotti da inalazione privi del contrassegno di legittimazione, attività di preparazione e confezionamento mediante miscelazione e detenzione di prodotti derivati dalla canapa sativa o comunque dotati di efficacia drogante o psicotropa. Tali condotte, per numero, natura e gravità, giustificavano il giudizio di inidoneità della società a mantenere il rapporto autorizzatorio, caratterizzato da un forte vincolo fiduciario, senza che fosse necessario disporre ulteriori misure meno afflittive. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata definizione di eventuali procedimenti penali: l'esercizio del potere di revoca non è subordinato all'accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente la rilevanza amministrativa delle violazioni accertate. La censura procedimentale è stata parimenti respinta, poiché la comunicazione di avvio era stata ricevuta; le difficoltà organizzative della società nel distinguere e gestire le comunicazioni amministrative non rendevano illegittimo il provvedimento. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 62-quater d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    comma 3-bis; comma 5-bis; comma 7

    La disciplina dei prodotti liquidi da inalazione consente all'Amministrazione di esercitare il potere di revoca dell'autorizzazione in presenza di violazioni amministrative gravi, senza necessità di attendere l'accertamento di responsabilità penali.

  • art. 5, comma 1, lett. c), d) ed f), Determinazione Direttoriale ADM 29 marzo 2021

    “Controlli e sanzioni”; “gravi irregolarità nella gestione”; “scarsa affidabilità”

    Le gravi irregolarità nella gestione e la conseguente scarsa affidabilità dell'esercente possono giustificare la revoca dell'autorizzazione nell'ambito di un rapporto caratterizzato da un forte vincolo fiduciario.

  • art. 40-bis, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La detenzione ai fini della vendita di prodotti liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione costituisce violazione rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'esercente.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa la garanzia partecipativa quando sia stata effettivamente ricevuta; le difficoltà organizzative del destinatario nel gestire le comunicazioni non determinano, di per sé, l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 60 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria completa e le parti sono state avvisate, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio.

  • art. 74 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La revoca di un'autorizzazione amministrativa caratterizzata da un forte vincolo fiduciario può essere legittimamente disposta sulla base di gravi e plurime violazioni amministrative che dimostrino l'inidoneità o la scarsa affidabilità dell'autorizzato, anche senza il previo accertamento definitivo di responsabilità penali.
  • Ai fini della valutazione di affidabilità del titolare di un'autorizzazione, l'Amministrazione può considerare le violazioni riscontrate presso più esercizi riconducibili al medesimo soggetto, quando la loro pluralità, natura e gravità evidenzino un quadro complessivo incompatibile con la prosecuzione del rapporto autorizzatorio.
  • Non sussiste difetto di istruttoria né violazione della proporzionalità quando il provvedimento di revoca sia fondato su una pluralità documentata di condotte gravi, quali la detenzione di prodotti privi dei prescritti contrassegni, la miscelazione non autorizzata e la detenzione di prodotti con sostanze droganti o psicotrope.
  • L'esercizio del potere amministrativo di revoca fondato su violazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità dell'autorizzato non è subordinato alla definizione dei procedimenti penali eventualmente connessi, se la decisione si fonda autonomamente sugli illeciti amministrativi accertati.
  • La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento assolve la garanzia partecipativa; le difficoltà organizzative o gestionali del destinatario nel distinguere le comunicazioni ricevute non sono, da sole, idonee a invalidare il provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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