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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7703/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da NDRECA, aveva revocato la revoca del decreto di espulsione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo e aveva invece confermato il decreto di espulsione del 30/12/2014, disponendone l'esecuzione per la durata di 10 anni (decorrendo dall'espulsione originaria) con decurtazione del periodo già trascorso. Il ricorrente deduce violazione del principio ne bis in idem: sostiene che la pena detentiva originaria è stata ripristinata e attualmente è in esecuzione (detenzione domiciliare con fine pena 07/05/2024), e che l'applicazione o il ripristino dell'espulsione come sanzione alternativa costituirebbe duplicazione di pena.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto il ricorso: il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che, stante l'illegittimo rientro del condannato in Italia, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998 la sanzione sostitutiva dell'espulsione era stata revocata e lo stato di detenzione ripristinato; pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha errato disponendo una nuova/esecutiva espulsione, configurando di fatto una duplicazione della risposta punitiva dello Stato. La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 286/1998, art. 16 comma 1

    "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo ... può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni"

    Consente la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione come sanzione alternativa nei casi indicati; la Corte richiama questo comma per definire natura e limiti della misura sostitutiva.

  • decreto legislativo n. 286/1998, art. 16 comma 4

    "Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente"

    Prevede la revoca della sanzione sostitutiva (espulsione) in caso di rientro illegittimo prima del termine; la Corte osserva che questo porta al ripristino dello stato detentivo.

  • decreto legislativo n. 286/1998, art. 16 comma 8

    "La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena"

    Stabilisce che la pena si estingue dopo 10 anni dall'espulsione se non c'è rientro illegittimo; se invece si è rientrato illegittimamente, si ripristina l'esecuzione della pena residua. La Corte ha applicato questa disposizione per escludere la possibilità di una nuova espulsione quando il rientro è stato illegittimo.

  • decreto legislativo n. 286/1998, art. 13 comma 3

    non riportata integralmente nel testo

    Rilevata nel procedimento: il ricorrente era stato in seguito assolto dal delitto previsto dall'art. 13 comma 3 per difetto dell'elemento soggettivo; la Corte distingue però tra assoluzione per mancanza di dolo/elemento soggettivo e l'illegittimità del rientro ai fini dell'art. 16, ritenendo che l'assoluzione non annulli la conseguenza prevista dalla normativa sull'espulsione.

  • richiamo giurisprudenziale

    Sez. 1, n. 38926 del 06/10/2021, Fejzaj Klajdi, Rv. 282073 - 01

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma l'impossibilità di reiterare l'espulsione quale misura alternativa quando lo straniero è rientrato illegittimamente prima dei dieci anni, poiché si ripristina lo stato detentivo ai fini dell'esecuzione della pena residua.

Massime di principio

  • Se uno straniero espulso rientra illegittimamente in Italia prima del decorso del termine previsto dalla normativa (10 anni per l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 16), la sanzione alternativa dell'espulsione viene revocata e lo stato di detenzione si ripristina: non è possibile disporre ex novo un'espulsione alternativa senza violare il divieto di duplicazione della pena.
  • L'assoluzione dall'illecito di rientro per difetto dell'elemento soggettivo (mancanza di dolo) non necessariamente impedisce che il rientro sia considerato illegittimo ai fini del ripristino dell'esecuzione della pena: la valutazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 16 è autonoma rispetto alla qualificazione penale del fatto.
  • La nuova applicazione della misura espulsiva dopo un rientro illegittimo e il conseguente ripristino della pena configura rischio di duplicazione della sanzione (violazione del principio ne bis in idem) quando la pena detentiva originaria è stata o è in corso di esecuzione.
  • Nei casi analoghi, il difensore dovrebbe contestare: (a) la qualificazione del rientro come 'illegittimo' se emergono profili che potrebbero sminuirne l'antigiuridicità; (b) la possibilità di riapplicare l'espulsione quando la pena detentiva è stata ripristinata; e potrebbe richiedere l'annullamento del provvedimento che dispone una nuova espulsione per violazione del divieto di duplicazione della pena.
  • Le autorità e i giudici devono distinguere tra profili di responsabilità penale per il rientro illegittimo e le conseguenze amministrative/penali previste dall'art. 16: l'esistenza di un procedimento penale o di un'assoluzione per il reato di rientro non equivale automaticamente a neutralizzare gli effetti previsti dall'art. 16, salvo che dalla decisione penale emerga l'insussistenza del fatto materiale.

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