Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione dell'IVA all'importazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, annullando l'atto limitatamente all'IVA versata mediante meccanismo di reverse charge. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui la società resisteva con controricorso e memoria. Successivamente, l'Agenzia depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, rappresentando di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento. La società aderiva alla rinuncia, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo ma la condanna dell'Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della controricorrente alla rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, ha ritenuto di compensarle tra le parti del giudizio di cassazione, osservando che l'autotutela era intervenuta dopo il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale in tema di IVA all'importazione assolta con inversione contabile mediante autofatture. La Corte ha inoltre precisato di non poter pronunciare sulle spese dei gradi di merito, come richiesto dalla contribuente, perché l'estinzione del giudizio di legittimità non consentiva tale statuizione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla parte resistente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, la Corte può regolare le spese del solo giudizio di cassazione, ma non può pronunciarsi sulle spese dei gradi di merito sulla base della sola adesione all'estinzione.
- L'intervento in autotutela dell'amministrazione, specie se intervenuto dopo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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