Cassazione Penale, Sentenza n. 29038/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (tre mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.; 1.000 euro di ammenda ai sensi dell'art. 4 legge n.110/1975). Deduce: (1) violazione del contraddittorio e delle regole sul processo cartolare perché la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare una istanza di rinvio inviata via PEC il 13/10/2022 volta a consentire al difensore fiduciario, nominato il 21/9/2022, di chiedere la trattazione orale o la rimessione in termini; sostiene che la nomina fiduciaria era intervenuta tardivamente rispetto alla comunicazione dell'udienza e che quindi la mancata accoglienza dell'istanza ha leso il contraddittorio; (2) violazione di legge e valutazione erronea delle prove perché la fattispecie sarebbe assimilabile allo smarrimento (art. 647 c.p. depenalizzato) e non alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p., in quanto la detenzione di una patente altrui non produrrebbe un profitto né sarebbe agevole l'utilizzo senza falsificazione macroscopica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'istanza manifestamente inammissibile perché tardiva: il difensore fiduciario nominato il 21/9/2022 era in tempo per chiedere la trattazione orale per l'udienza del 19/10/2022; l'assenza di tale richiesta è stata qualificata come scelta difensiva e il difetto di coordinamento fra imputato e difensore non giustifica la rimessione in termini. Sul secondo motivo ha qualificato la condotta come ricettazione/furto: la patente ritrovata consente agevolmente di risalire al titolare, quindi non si può applicare la causa depenalizzante di cui all'art. 647 c.p.; la giurisprudenza cita che beni smarriti che mantengono chiari segni di possesso altrui sono suscettibili di integrare furto/ricettazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile il reato di ricettazione o comunque individuabile il reato presupposto in una ipotesi di furto, poiché la patente permette di risalire al titolare e non rientra nella depenalizzazione di cui all'art. 647 c.p.
art. 4 legge n. 110/1975
La norma è stata richiamata ai fini della determinazione della pena accessoria (ammenda) per il fatto accertato; la Corte ha confermato la sanzione già irrogata in secondo grado.
art. 647 cod. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie depenalizzata (presunta dal ricorrente), ritenendo che la detenzione di una patente altrui non costituisca semplicemente smarrimento ma possa integrare reato più grave quando il bene conserva segni di riconducibilità al titolare.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in tema di nullità per mancata assistenza: il ricorrente sosteneva nullità per difetto di assistenza, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato dato il mancato rispetto dei termini per le istanze rilevanti.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come parametro per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse corretta e che i precedenti giurisprudenziali giustifichino la qualificazione come ricettazione/furto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per statuire la condanna del ricorrente alle spese processuali in Cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato per giustificare il contraddittorio scritto nel procedimento; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Le istanze processuali volte a ottenere la trattazione orale o la rimessione in termini devono essere proposte nei termini previsti: una istanza tardiva può essere qualificata manifestamente inammissibile e compromettere l'interesse a proporre gravame in Cassazione.
- La nomina tardiva di un difensore fiduciario non garantisce automaticamente la rimessione in termini: la mancata attività del difensore nei termini utili è in genere valutata come scelta o come fatto non imputabile alla Corte, salvo specifiche e documentate circostanze ostative.
- Il possesso di un documento o bene smarrito che conservi chiari segni di riconducibilità al titolare può integrare reato più grave (furto/ricettazione) e non rientrare nella depenalizzazione prevista per talune ipotesi di smarrimento; la possibilità di risalire al titolare è elemento centrale.
- Se il motivo di impugnazione si fonda su una richiesta che era originariamente manifestoamente inammissibile, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di interesse al giudizio di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa o manifesta infondatezza, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
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