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Sentenza

Sentenza n. 14996/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - dell’ingiunzione di pagamento dell’importo complessivo di euro 53.952,74 emessa e notificata in data 16 ottobre 2023, richiesta a titolo di proroga ex lege della concessione per l’esercizio del gioco del bingo, per il periodo relativo ai mesi da novembre 2020 a maggio 2021 - translatio iudicii in seguito a Sentenza Trib. Roma n. 104/2025 del 7 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202503784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di euro 53.952,74, comprendente somme richieste a titolo di proroga ex lege della concessione bingo per i mesi da novembre 2020 a maggio 2021 e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario bingo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha riassunto il giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Roma. Ha contestato l'ingiunzione deducendo, anzitutto, la non debenza del canone concessorio per il periodo in cui l'attività delle sale bingo era stata sospesa per effetto dei provvedimenti adottati durante la pandemia da Covid-19. Ha sostenuto che l'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 dovesse essere interpretato nel senso di escludere il canone non soltanto per il periodo di sospensione indicato dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, ma per tutto il periodo di effettiva sospensione dell'attività disposta dall'autorità pubblica, compreso quello oggetto della richiesta. In secondo luogo, ha dedotto che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile, poiché la debenza delle somme era incisa dalla questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina della proroga tecnica delle concessioni bingo. Infine, ha contestato la richiesta di euro 1.452,74 per interessi, ritenendola immotivata e priva di indicazione della natura della debenza e dei criteri di calcolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ingiunzione di pagamento, disponendo la riedizione del potere da parte dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto assorbente il secondo motivo: alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2025, resa nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, la proroga tecnica delle concessioni non può fondare automaticamente una richiesta rigida e forfettaria, poiché la proroga è incompatibile con il diritto dell'Unione e deve essere disapplicata la disciplina nazionale illegittima. Tuttavia, l'annullamento della proroga non elimina ogni regolazione economica del rapporto: l'amministrazione deve determinare un'indennità per l'esercizio di fatto dell'attività, evitando un'indebita locupletazione del concessionario e garantendo il riequilibrio del rapporto. Tale indennità deve essere determinata mediante un'istruttoria e una valutazione discrezionale, anche considerando i fatturati conseguiti, i vantaggi derivanti dall'assegnazione pluriennale senza gara e i sacrifici imposti all'operatore, e non può essere fissata in modo rigido e forfetario. Ne consegue che il credito azionato con l'ingiunzione non era certo, liquido ed esigibile. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato, ad abundantiam, il primo motivo: l'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 esclude il canone per tutto il periodo in cui l'attività sia rimasta sospesa per provvedimenti dell'autorità adottati per fronteggiare la pandemia, non soltanto per il periodo indicato dal D.P.C.M. 8 marzo 2020. Il canone non è dovuto quando, per un factum principis non imputabile al concessionario, l'attività non può essere esercitata, in coerenza con la sinallagmaticità del rapporto concessorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020

    A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività

    La non debenza del canone si riferisce dinamicamente a tutto il periodo in cui l'attività sia stata sospesa da provvedimenti dell'autorità per fronteggiare la pandemia, e non soltanto al periodo dall'8 marzo al 3 aprile 2020.

  • art. 1, comma 636, l. n. 147/2013

    Individua il canone relativo alla concessione per l'esercizio del gioco del bingo, la cui debenza è esclusa nei periodi di sospensione dell'attività secondo l'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020.

  • art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020

    Il rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus stabilite dal medesimo decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore

    La disposizione concorre a fondare la tutela dell'operatore economico per gli effetti derivanti dall'adempimento delle misure autoritative di sospensione dell'attività.

  • art. 43 direttiva 2014/23/UE

    La proroga della concessione è ammessa soltanto nelle ipotesi previste dalla direttiva; una proroga non riconducibile a tali ipotesi richiede un nuovo procedimento selettivo.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Sono richiamati in relazione alla questione di compatibilità eurounitaria della disciplina nazionale della proroga tecnica delle concessioni bingo.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata mediante richiamo sintetico a precedenti conformi.

Massime di principio

  • Quando una concessione per l'esercizio del gioco del bingo è prorogata in violazione delle regole eurounitarie sull'affidamento delle concessioni, la disciplina nazionale che impone la proroga deve essere disapplicata e l'amministrazione non può pretendere automaticamente il canone secondo un importo rigido e forfetario.
  • L'illegittimità della proroga di una concessione non comporta necessariamente l'assenza di ogni regolazione economica del rapporto: se il concessionario ha esercitato di fatto l'attività, l'amministrazione può determinare un'indennità volta a evitare un'indebita locupletazione e a riequilibrare il rapporto.
  • L'indennità dovuta per l'esercizio di fatto dell'attività durante una proroga illegittima deve essere determinata con adeguata istruttoria e valutazione discrezionale, tenendo conto almeno dell'utilità concretamente conseguita, dei fatturati, dei vantaggi derivanti dall'assenza di gara e dei sacrifici imposti all'operatore; non può essere stabilita in modo meramente rigido e forfetario.
  • Un credito fondato su una proroga concessoria illegittima e su un canone forfetario non ancora ricalcolato secondo i criteri di riequilibrio del rapporto non è certo, liquido ed esigibile e non può essere posto a base di un'ingiunzione di pagamento.
  • L'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 deve essere interpretato nel senso che il canone bingo non è dovuto per tutto il periodo in cui l'attività sia stata sospesa da provvedimenti dell'autorità pubblica adottati per fronteggiare la pandemia, anche oltre il periodo temporale indicato nel primo provvedimento emergenziale.
  • Nel rapporto concessorio, il canone non è dovuto quando l'attività non può essere esercitata per un factum principis sopravvenuto, oggettivo e non imputabile al concessionario, poiché l'imposizione del pagamento in assenza della possibilità di svolgere l'attività determinerebbe un'ingiustificata locupletazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiAutotutela
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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