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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33850/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso la sentenza n. 35304/2022 della Corte di cassazione, deducendo tre presunti errori di fatto: 1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata contestata né dichiarata in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis c.p., limitandosi a considerare la mera partecipazione; 2) omissione di valutazione del sesto motivo, con cui si denunciava violazione dell'art. 2 c.p. nel parametro sanzionatorio per il reato associativo, sostenendo che, in assenza di prova del perdurare dell'associazione oltre il 2014, dovesse applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 69/2015; 3) omissione di valutazione del settimo motivo, con cui si denunciava violazione dell'art. 59 c.p. in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, c.p., contestata al Cammarata nonostante fosse stata esclusa per tutti gli altri coimputati e nonostante la natura oggettiva dell'aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: sul primo motivo che non si tratta di un errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma di una controversia sulla qualificazione del fatto e quindi di un vizio delibativo non censurabile con lo strumento invocato; sul secondo motivo che la censura era manifestamente infondata e, comunque, priva di interesse perché la questione della perdurante intraneità dell'imputato era stata affrontata implicitamente nella motivazione della sentenza di merito; sul terzo motivo che la censura era inammissibile perché il relativo motivo non era stato proposto in appello e pertanto la decisione di primo grado aveva acquistato efficacia di cosa giudicata su quel punto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alle fattispecie aggravate legate all'associazione mafiosa; la Corte valuta che la controversia sulla qualificazione della fattispecie (secondo comma o partecipazione) non costituisce errore di fatto deducibile con art. 625-bis c.p.p.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione al parametro sanzionatorio e al principio di irretroattivitá della legge penale piu' sfavorevole; la Corte ritiene che la contestazione sul punto era manifestamente generica o implicitamente affrontata nella motivazione di merito

  • art. 59 cod. pen.

    Riferito alla determinazione della pena e applicazione di circostanze aggravanti; la Corte osserva che la censura relativa all'aggravante per la quale non era stata esclusa l'applicazione non poteva essere sollevata in cassazione se non proposta in appello

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per errore di fatto: la Corte precisa che l'errore di fatto rilevante deve essere un errore percettivo causato da svista nella lettura degli atti che abbia determinato la formazione viziata della volontà decisoria; non rientrano in tale nozione le dispute sulla qualificazione giuridica dei fatti o errori non decisivi nella motivazione

  • legge n. 69 del 2015

    Riforma che ha modificato il regime sanzionatorio per il reato associativo; la Corte valuta che non è stato dimostrato che la disciplina meno favorevole sia stata applicata e che la questione è stata comunque affrontata nella sentenza di merito

Massime di principio

  • Il ricorso fondato su un presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se l'errore è di natura percettiva e determinante nella formazione della decisione; contestazioni di qualificazione giuridica non rientrano in tale rimedio
  • Se la Corte territoriale affronta una questione in termini anche impliciti nella sua motivazione, l'omissione di un riferimento testuale non rende automaticamente censurabile la decisione in cassazione
  • Motivi non proposti nel grado di appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione quando la questione ha già valore di cosa giudicata in primo grado
  • Le censure generiche o prive di elementi concreti circa l'applicazione di una disciplina piu' grave sono considerate inammissibili e, se omesse in sede di merito, la loro successiva sollevazione non produce esito favorevole
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione (es. somma a favore della Cassa delle ammende)

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