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Sentenza

Sentenza n. 3553/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico a fronte di una frequenza di 30 ore e della richiesta di copertura integrale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’atto con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, era stato assegnato al figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, un sostegno scolastico di sole 18 ore settimanali, rispetto alle 30 ore complessive di frequenza. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, dell’art. 40 della legge n. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge n. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In particolare, è stata contestata l’assenza di motivazione dell’assegnazione ridotta, nonostante il verbale del GLO e il PEI indicassero la necessità di 30 ore settimanali di sostegno per l’attuazione degli interventi educativi e per la piena integrazione scolastica.

La decisione

Il TAR ha rilevato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a un pubblico servizio scolastico. In sede cautelare aveva già ritenuto fondata la censura relativa alla mancata motivazione dell’assegnazione di sole 18 ore, ordinando all’amministrazione di redigere tempestivamente il PEI e di assegnare un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario, con copertura integrale delle 30 ore scolastiche. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza, assegnando al minore, dal 1° dicembre 2025, un ulteriore insegnante di sostegno per 12 ore settimanali. Poiché i ricorrenti hanno dichiarato l’integrale soddisfazione della pretesa e l’anno scolastico cui si riferiva la controversia era ormai prossimo alla conclusione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, in applicazione della soccombenza virtuale, per complessivi 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della situazione di handicap grave del minore.

  • artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992

    Sono state invocate a tutela del diritto all’integrazione scolastica e al sostegno del minore con disabilità.

  • art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017

    È stato indicato quale fondamento dell’obbligo di redazione del PEI e della determinazione delle misure necessarie all’inclusione scolastica.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione all’obbligo di motivare l’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato dal GLO e dal PEI.

  • art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, includendo quella concernente l’assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato nel contesto della definizione del giudizio alla luce della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • La controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno scolastico a un alunno con disabilità rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • Quando il GLO e il PEI indicano la necessità di una copertura integrale dell’orario scolastico, l’amministrazione non può limitarsi ad assegnare un numero inferiore di ore senza una specifica motivazione riferita alle esigenze educative e assistenziali dell’alunno.
  • L’esecuzione, nel corso del giudizio, della misura cautelare che assicura al minore la copertura integrale delle ore di sostegno, unitamente alla prossima conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce la domanda, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole in tutto o in parte a carico dell’amministrazione la cui condotta aveva reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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