Regolamento (UE) 2025/1496
Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato rinvia di un ulteriore anno l’applicazione nell’Unione delle norme FRTB sul rischio di mercato, fissando la nuova data al 1° gennaio 2027. Fino ad allora gli enti creditizi devono continuare ad applicare il quadro prudenziale vigente all’8 luglio 2024, sia ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri sia per gli adempimenti di segnalazione e informativa pertinenti. La misura mira a evitare distorsioni competitive internazionali e a consentire alle autorità e agli enti di completare l’adeguamento in un contesto ancora incerto a livello globale.
Rinvio al 1° gennaio 2027 dell’applicazione nell’UE dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (FRTB) previsti dal regolamento CRR, con mantenimento temporaneo del quadro preesistente.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in particolare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, e incide anche sui relativi obblighi di segnalazione e informativa. La modifica riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; opera dal 1° gennaio 2026. Restano temporaneamente esclusi dall’applicazione delle nuove regole FRTB i metodi e gli obblighi connessi, che continuano a essere disciplinati dal quadro in vigore all’8 luglio 2024 fino al 1° gennaio 2027.
Rinvio dell’applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 per posticipare di un anno l’entrata in applicazione nell’Unione delle regole FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) relative al rischio di mercato. La misura si colloca nel contesto delle modifiche già apportate dal regolamento (UE) 2024/1623 e risponde all’esigenza di evitare effetti distorsivi sulla concorrenza internazionale, considerata l’attuazione non uniforme delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al Comitato di Basilea.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che le norme FRTB erano state concepite assumendo un’attuazione coordinata a livello internazionale, sia sul piano sostanziale sia su quello temporale. Tuttavia, i monitoraggi più recenti mostrano ritardi e forte incertezza sulle tempistiche di recepimento in giurisdizioni con un’ampia presenza di banche attive a livello globale. Per questo motivo, dopo un primo rinvio disposto con il regolamento delegato (UE) 2024/2795 al 1° gennaio 2026, il presente atto proroga ulteriormente il termine al 1° gennaio 2027.
Modifica dell’articolo 520 bis del CRR
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 520 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. La nuova formulazione stabilisce che, fino al 1° gennaio 2027, gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, nonché i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione vigente all’8 luglio 2024. In sostanza, per un ulteriore anno restano operativi i criteri precedenti all’entrata in vigore del pacchetto FRTB reso vincolante dal regolamento (UE) 2024/1623.
Segnalazioni prudenziali e informativa al mercato
Il regolamento non si limita al profilo sostanziale del calcolo dei requisiti patrimoniali, ma coordina anche gli obblighi informativi. Gli enti devono continuare a trasmettere alle autorità competenti le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di applicazione delle nuove regole nell’Unione. Inoltre, devono proseguire la segnalazione dei requisiti di fondi propri ai sensi dell’articolo 430 ter del CRR, sempre nella versione in vigore all’8 luglio 2024. Sul versante della disciplina di mercato, gli enti devono continuare a pubblicare le informazioni pertinenti sull’esposizione al rischio di mercato e sui relativi requisiti patrimoniali sulla base dei metodi pre-FRTB.
Profili di vigilanza e modelli interni
Il considerando 4 sottolinea che il rinvio comporta per taluni enti costi e complessità operativa nella permanenza dei modelli interni per un ulteriore anno. Per questa ragione, nel corso della valutazione dei modelli interni durante il periodo transitorio, le autorità competenti dovrebbero esercitare flessibilità, in modo da evitare variazioni dei requisiti di fondi propri non riconducibili a un effettivo aumento del rischio di mercato sottostante.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2026. È dunque immediatamente efficace sul piano normativo, pur producendo i suoi effetti operativi dalla data indicata, in coerenza con il precedente rinvio disposto dal regolamento delegato (UE) 2024/2795 e per evitare prescrizioni contrastanti.
Disposizioni principali
Rinvio dell’applicazione FRTB
Sostituisce l’articolo 520 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo che, fino al 1° gennaio 2027, gli enti continuino ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024.
Mantenimento del quadro prudenziale preesistente
Durante il periodo di rinvio, gli enti non applicano ancora le nuove regole FRTB per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di mercato, ma proseguono con il regime precedente, cioè quello vigente prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623.
Segnalazione e informativa
Gli enti devono continuare a segnalare le informazioni relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di entrata in applicazione dell’FRTB nell’Unione; devono inoltre continuare a segnalare i requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430 ter del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024 e a pubblicare le informazioni rilevanti sul rischio di mercato e sui relativi requisiti sulla base dei metodi pre-FRTB.
Flessibilità di vigilanza sui modelli interni
Nella valutazione in corso dei modelli interni durante l’anno di rinvio, le autorità competenti dovrebbero usare la flessibilità necessaria per evitare effetti sui requisiti di fondi propri non collegati ad aumenti del rischio di mercato sottostante, tenendo conto dei costi e della complessità operativa derivanti dal mantenimento dei modelli interni per un ulteriore anno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. È adottato come regolamento delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 461 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1116
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1143
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1155
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1156
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1157
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1198
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →