Sentenza del 23/07/2018 n. 1486 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.E.P.I. ha impugnato le sentenze della CTP di Pisa che avevano annullato gli avvisi di rettifica e gli accertamenti ICI relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. La controversia riguardava: la natura degli avvisi di rettifica emessi in diminuzione rispetto agli originari accertamenti; la presunta decadenza dal potere impositivo; la validità della notificazione; l'obbligo della società di presentare una nuova dichiarazione ICI dopo il mutamento della disciplina urbanistica e del valore delle aree; la congruità e motivazione dei valori attribuiti ai terreni; nonché la legittimità delle sanzioni. F. sosteneva, tra l'altro, che gli atti di rettifica fossero privi di autonomia, non impugnabili o comunque tardivi, e contestava la documentazione utilizzata per determinare il valore delle aree.
La decisione
La CTR ha riunito i giudizi e ha accolto gli appelli di S.E.P.I., riformando le sentenze precedenti. Ha applicato il principio della Cassazione secondo cui la riduzione della pretesa tributaria costituisce una revoca parziale dell'originario avviso e non richiede un atto integralmente sostitutivo: gli avvisi originari e quelli rettificativi formano quindi un'unica pretesa impositiva. È stata riconosciuta la tempestività degli accertamenti, anche perché il nuovo strumento urbanistico aveva modificato la classificazione e il valore delle aree, imponendo una nuova dichiarazione ICI. Le notifiche sono state ritenute valide, così come la motivazione degli atti, fondata su documenti pubblici, atti di compravendita e valori OMI. Sono state confermate anche le sanzioni per omessa dichiarazione. L'appello in riassunzione proposto da F. è stato respinto. F. è stata condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e del giudizio di Cassazione, complessivamente liquidate in 20.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992
Obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in caso di variazioni rilevanti.
Il mutamento della disciplina urbanistica e dei criteri di determinazione del valore delle aree può integrare una variazione rilevante, tale da imporre al contribuente la presentazione di una nuova dichiarazione.
Art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato nell'ambito delle contestazioni della contribuente riguardanti la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006
Consente la notificazione degli avvisi di accertamento tributario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non richiede, a pena di inesistenza, una relata distinta con le formalità sostenute dalla contribuente.
Art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006
Le contestazioni relative all'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere incidono, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare e costituiscono una mera irregolarità, non causa automatica di nullità dell'atto.
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
La violazione degli obblighi informativi dell'atto, come l'indicazione del termine e dell'autorità per il ricorso, non determina necessariamente l'invalidità dell'accertamento se non ha inciso concretamente sul diritto di difesa.
Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
Non è dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'atto successivo riduce l'importo ma conferma la pretesa tributaria, poiché permane l'interesse alla decisione.
Art. 10 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato genericamente nell'ambito delle garanzie del contribuente e delle contestazioni sull'operato dell'amministrazione.
Massime di principio
- Un avviso successivo che riduce l'importo richiesto non sostituisce necessariamente quello originario: di regola può costituire una revoca parziale o una rettifica in diminuzione, lasciando in vita la pretesa residua e il relativo contenzioso.
- Quando uno strumento urbanistico modifica la classificazione, le possibilità edificatorie o il valore di un'area, il contribuente può essere tenuto a presentare una nuova dichiarazione tributaria, anche se la proprietà e l'area fisica restano invariate.
- La decadenza dell'amministrazione deve essere valutata considerando il momento in cui sorge l'obbligo dichiarativo aggiornato; una nuova dichiarazione dovuta per variazione urbanistica può far decorrere diversamente i termini di accertamento.
- La motivazione della stima di un'area fabbricabile può essere ritenuta sufficiente quando indica i parametri urbanistici e si basa su atti pubblici, compravendite comparabili, valori OMI o altri elementi verificabili. Una perizia alternativa meramente assertiva può non essere sufficiente a confutarla.
- La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza una relata autonoma con le formalità richieste dal contribuente, purché l'esecuzione della notifica risulti dall'atto e non siano contestati concretamente la consegna o il contenuto.
- Il giudicato formatosi su un'annualità può vincolare il giudice anche per annualità successive quando riguardi il medesimo presupposto di fatto e di diritto, impedendo decisioni contraddittorie sullo stesso punto.
- L'omessa indicazione nell'avviso del termine o dell'autorità cui ricorrere costituisce normalmente una irregolarità e non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto, soprattutto se il contribuente ha comunque proposto tempestivamente ricorso.
- Le sanzioni possono essere legittime quando il contribuente omette la dichiarazione richiesta a seguito di una variazione imponibile, anche se l'amministrazione procede successivamente a una rettifica in diminuzione dell'importo.
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