Sentenza n. 3404/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 153/2025 del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscergli la somma di 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, aveva depositato un atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, condannando il Ministero al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nelle controversie aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non sia manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale ministeriale alla quale è stata affidata la funzione di commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione soccombente di provvedere entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione, con facoltà di delega se prevista dalla pronuncia.
- Su richiesta della parte, l'ordine di ottemperanza può essere assistito da una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, essa può essere fissata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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