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Sentenza

Sentenza n. 13388/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del 18.10.2021, notificato in data 31.1.2022, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Giustizia amministrativa202204589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero aveva fondato il provvedimento sulla pendenza di plurimi procedimenti e segnalazioni penali, riguardanti fatti in materia di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, produzione e traffico di stupefacenti e lesioni personali, traendone una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente, sulla sua effettiva integrazione nella comunità nazionale e sulla sua assimilazione dei valori fondamentali dell'ordinamento. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, sostenendo che non risultavano condanne definitive, che per uno dei procedimenti era intervenuta assoluzione, che la querela per maltrattamenti era stata rimessa e che la crisi familiare doveva ritenersi superata. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione dei legami familiari, della presenza di un figlio e del radicamento ultraventennale? no, ultradecennale sul territorio, nonché l'asserita natura sommaria, superficiale e non contestualizzata della valutazione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come provvedimento eminentemente discrezionale e di alta amministrazione, sindacabile soltanto entro i ristretti limiti del controllo di legittimità, senza possibilità per il giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione. In ragione degli effetti definitivi della cittadinanza e dell'attribuzione dei diritti politici, il Ministero può applicare criteri di precauzione e cautela e negare il beneficio quando sussistano elementi idonei a generare un fondato sospetto circa il rispetto dei valori fondamentali e l'idoneità all'inserimento stabile nella comunità nazionale. La pluralità dei procedimenti penali è stata ritenuta idonea a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il giudice ha precisato che le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti e, quindi, anche in presenza di assoluzione o di definizioni favorevoli, poiché non si tratta di irrogare una sanzione penale, ma di formulare una prognosi sull'affidabilità e sull'assimilazione dei valori dell'ordinamento. Le sentenze prodotte dal ricorrente, pur favorevoli, contenevano accertamenti fattuali relativi all'uso di stupefacenti e alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, legittimamente apprezzati dal Ministero. Non sono stati ravvisati evidenti travisamenti dei fatti né illogicità manifeste. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera b), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede il preavviso di rigetto, che nel caso di specie ha preceduto il diniego di cittadinanza.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza penale richiamata ha escluso la configurabilità del reato contestato, ma gli accertamenti fattuali relativi all'acquisto e all'uso di stupefacente sono stati ritenuti comunque valutabili in sede amministrativa.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La condotta relativa all'acquisto per uso personale ha comportato la segnalazione al prefetto, elemento considerato nel quadro della valutazione amministrativa.

  • artt. 570 e 570-bis c.p.

    Gli accertamenti relativi alla violazione degli obblighi di assistenza familiare sono stati considerati dal Ministero, nonostante la definizione del procedimento per remissione di querela.

  • art. 131-bis c.p.

    Il riferimento alla particolare tenuità del fatto e alla non punibilità non impedisce la valorizzazione amministrativa degli accertamenti fattuali ai fini della prognosi di integrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, unitamente alla disposizione nazionale sull'oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, evidente travisamento dei fatti o altri vizi di legittimità, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella ministeriale.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'amministrazione può applicare criteri di cautela e precauzione, considerando l'interesse nazionale e gli effetti tendenzialmente irreversibili dell'attribuzione dello status, inclusi i diritti politici.
  • Le risultanze di procedimenti o segnalazioni penali possono essere apprezzate negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall'esito penale, comprese assoluzioni, remissioni di querela o declaratorie di non punibilità, quando gli accertamenti fattuali siano ritenuti rilevanti per formulare una prognosi sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente.
  • La valutazione amministrativa ai fini della cittadinanza opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su un livello probatorio e prognostico diverso da quello richiesto per una condanna penale, purché la motivazione dia conto degli elementi concretamente valorizzati e non incorra in travisamento o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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