Parere n. 803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sitursa s.a.s. - Società Immobiliare Turismo Sardo s.a.s. di Giuseppe Deiana & C. contro la Regione Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7 nonché del decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione della citata deliberazione n. 36/7 sul Bollettino ufficiale della Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, e del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006, relativo alla pubblicazione della deliberazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria di un'area costiera nel Comune di Muravera, originariamente classificata come zona urbanistica G e destinata a interventi di interesse generale e turistico-sportivo, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale sostenendo: l'incompetenza della Giunta regionale, assumendo che il piano avesse natura regolamentare e dovesse essere approvato dal Consiglio regionale; l'illegittima previsione di un vincolo generalizzato di inedificabilità nella fascia costiera, senza una specifica ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche delle aree; il mancato esame delle osservazioni dei privati; la sostanziale diversità del piano approvato rispetto a quello adottato; l'invasione delle competenze urbanistiche comunali; il contrasto tra le norme tecniche di attuazione e la relazione introduttiva e la scheda dell'ambito territoriale; nonché il contrasto delle disposizioni del piano con la disciplina legislativa sui piani paesaggistici. In via preliminare la Regione ha eccepito la carenza di interesse, rilevando l'assenza di atti concreti diretti alla realizzazione dell'intervento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione e ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva individuato puntualmente le disposizioni del Piano preclusive al rilascio del titolo edilizio per l'intervento progettato. Nel merito, ha escluso l'incompetenza della Giunta regionale, qualificando il Piano Paesaggistico Regionale come atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, avente contenuto anche prescrittivo, ma non come regolamento. Ha ritenuto legittima la disciplina della fascia costiera inedificabile, fondata sulla normativa regionale e sul d.lgs. n. 42 del 2004, sottolineando la centralità e prevalenza della pianificazione paesaggistica rispetto agli strumenti urbanistici comunali. Ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella delimitazione degli ambiti tutelati e nella modulazione dei vincoli, sindacabile solo per manifesta illogicità, non dimostrata nel caso concreto. Ha escluso l'invasione delle competenze comunali, poiché il Piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente sugli strumenti urbanistici difformi e può stabilire misure di salvaguardia. Ha inoltre ritenuto insussistenti i vizi procedimentali dedotti: la concertazione istituzionale si è svolta mediante conferenze di copianificazione, incontri tecnici, osservazioni e intese; le osservazioni sono state istruite da gruppi tecnici e valutate dalla Giunta; il Comitato scientifico ha svolto una funzione meramente consultiva; le modifiche derivanti dalla normativa sopravvenuta non hanno alterato i criteri ispiratori e l'assetto essenziale del piano, sicché non era necessaria la rinnovazione dell'intero procedimento. La censura relativa al mancato esame delle specifiche osservazioni della ricorrente è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova della loro presentazione e del mancato esame.
Osservazioni
Ammissibilità e interesse al ricorso
L'eccezione regionale di carenza di interesse è stata respinta. La ricorrente aveva individuato le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione concretamente preclusive del titolo edilizio relativo all'intervento progettato, rendendo attuale e concreto l'interesse all'impugnazione.
Competenza della Giunta regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale non è un atto regolamentare, ma un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, con contenuto descrittivo, propositivo e prescrittivo. La sua approvazione rientra pertanto nella competenza della Giunta regionale e non in quella del Consiglio regionale prevista per leggi e regolamenti dall'art. 27 dello Statuto speciale.
Vincolo di inedificabilità della fascia costiera
La disciplina della fascia costiera entro i 300 metri dalla battigia trova fondamento nell'art. 10-bis della legge regionale Sardegna n. 45 del 1989 e negli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004. La previsione dell'inedificabilità è coerente con la funzione del Piano paesaggistico di tutela dinamica e di conformazione dell'uso del territorio.
Discrezionalità nella delimitazione delle aree tutelate
L'individuazione delle aree tutelate e la modulazione del regime vincolistico costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica. Le relative scelte sono sindacabili soltanto in presenza di palese illogicità, che non è stata dimostrata.
Prevalenza del Piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici
Il Piano paesaggistico prevale sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e delle città metropolitane e può stabilire norme di salvaguardia applicabili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici. Non sussiste quindi usurpazione della competenza urbanistica comunale.
Concertazione istituzionale e partecipazione
Il procedimento di formazione del Piano ha previsto ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni, una conferenza con le Province, incontri con associazioni e categorie, incontri tecnici, pubblicazione e osservazioni. L'eventuale mancata partecipazione di singoli Comuni non determina l'illegittimità dell'intero procedimento.
Esame delle osservazioni
La censura specifica relativa alle osservazioni della ricorrente è inammissibile perché non è stata provata né la trasmissione delle osservazioni né il loro mancato esame. In generale, l'esame delle numerose osservazioni è stato svolto da gruppi istruttori tecnici, con valutazione finale rimasta alla Giunta regionale.
Comitato scientifico e gruppi istruttori
Il Comitato scientifico e i gruppi istruttori hanno svolto attività tecnica e consultiva di supporto, senza esercitare funzioni esterne o sostituirsi all'organo competente. Il loro impiego non richiedeva una specifica previsione legislativa, purché la decisione finale fosse assunta dalla Giunta.
Modifiche intervenute tra adozione e approvazione
Le modifiche introdotte per adeguare il Piano alla normativa sopravvenuta non ne hanno alterato i criteri ispiratori e l'assetto essenziale. La rinnovazione della procedura è necessaria soltanto quando le modifiche comportino un consistente e rilevante mutamento delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori del piano.
Norme richiamate
art. 27 Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3
riserva alla competenza del Consiglio regionale l'approvazione delle leggi e dei regolamenti
La disposizione non attribuisce al Consiglio regionale l'approvazione dei piani paesaggistici, poiché questi non hanno natura regolamentare ma costituiscono atti amministrativi generali di pianificazione.
art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
il territorio regionale è sottoposto a specifica normativa d'uso volta ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela
Il Piano paesaggistico è uno strumento articolato di pianificazione territoriale, con funzione di ricognizione, tutela, recupero, riqualificazione e conformazione dell'uso del territorio.
art. 143 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Costituisce il fondamento statale della pianificazione paesaggistica e della collaborazione tra Stato e Regione; l'intesa del 19 febbraio 2007 ha confermato il raccordo istituzionale previsto dalla disposizione.
art. 144, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le previsioni dei piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici [...] e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
La disposizione, qualificata come norma di riforma economico-sociale direttamente applicabile in Sardegna, consente ai piani paesaggistici di prevedere misure di salvaguardia fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici.
art. 145, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Attribuisce prevalenza alle previsioni paesaggistiche sugli strumenti urbanistici e impone il coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale con il Piano paesaggistico.
art. 10-bis l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45
Sono dichiarati inedificabili [...] i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia
Prevede il vincolo di inedificabilità e di integrale conservazione dei caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei relativi insiemi nella fascia costiera indicata.
art. 12 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
In ogni caso sono inedificabili [...] i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
Consolida e specifica nel Piano la disciplina di salvaguardia costiera, rendendo inedificabile la fascia indicata, anche nei casi disciplinati dall'art. 15 delle N.T.A.
art. 15 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
Preclude le costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano.
art. 11 l. reg. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45
La rinnovazione della procedura di pianificazione è necessaria solo quando le modifiche apportate in sede di approvazione alterino in modo consistente e rilevante le caratteristiche essenziali e i principi informatori del piano.
art. 9 Cost.
Il valore della tutela del paesaggio e dell'ambiente prevale, nella graduazione degli interessi, sulle aspettative edificatorie incompatibili.
art. 42, comma 2, Cost.
La funzione sociale della proprietà giustifica limitazioni alle facoltà dominicali connesse alla tutela paesaggistica, senza incidere sulla commerciabilità del bene o su forme di redditività diverse dallo sfruttamento edilizio.
Massime di principio
- Il piano paesaggistico regionale è un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, anche quando contiene prescrizioni cogenti, e non si identifica con un regolamento; la sua approvazione spetta pertanto all'organo individuato dalla disciplina regionale per gli atti di pianificazione.
- Le previsioni del piano paesaggistico sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e delle città metropolitane e possono stabilire misure di salvaguardia applicabili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici.
- La delimitazione delle aree paesaggisticamente tutelate e la scelta del relativo regime vincolistico costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento o insufficienza dell'istruttoria.
- Le limitazioni paesaggistiche generali e conformative, anche incisive sulla facoltà edificatoria, sono giustificate dalla prevalenza costituzionale della tutela del paesaggio e dalla funzione sociale della proprietà e non sono, per ciò solo, indennizzabili.
- Nel procedimento di formazione di un piano paesaggistico, l'esame delle osservazioni può essere preparato da gruppi tecnici o organismi consultivi esterni, purché la valutazione finale e la decisione restino attribuite all'organo competente.
- Le modifiche apportate al piano tra adozione e approvazione richiedono la rinnovazione del procedimento soltanto quando determinano un consistente e rilevante mutamento delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori del piano.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare privata contro la Regione Sardegna per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo, e del decreto presidenziale regionale n. 82 del 7 settembre 2006, concernente la pubblicazione della deliberazione.
La ricorrente era proprietaria di un'area di circa 40.050 metri quadrati nel Comune di Muravera, località Peschiera Colostrai, ricadente in zona urbanistica G e destinata, secondo il previgente strumento urbanistico, a interventi di interesse generale e turistico-sportivo. La disciplina regionale sopravvenuta e il Piano paesaggistico avevano limitato o escluso la trasformabilità edilizia dell'area e, in particolare, la realizzazione di nuovi insediamenti turistico-ricettivi nella fascia costiera.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto diversi profili di illegittimità:
- incompetenza della Giunta regionale, ritenendo il Piano un atto regolamentare da approvare dal Consiglio regionale;
- illegittima previsione di un vincolo generalizzato di inedificabilità nella fascia costiera, senza una specifica ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche delle singole aree;
- mancato esame delle osservazioni presentate dai privati;
- sostanziale diversità del Piano approvato rispetto a quello adottato;
- invasione delle competenze urbanistiche dei Comuni;
- contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e la relazione introduttiva e la scheda tecnica dell'ambito territoriale;
- contrasto delle disposizioni del Piano con la disciplina legislativa statale e regionale in materia di pianificazione paesaggistica.
La Regione ha inoltre eccepito la carenza di interesse della ricorrente, sostenendo che non fossero stati compiuti atti concreti diretti alla realizzazione dell'intervento.
Interesse al ricorso e maturità della controversia
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione preliminare. La ricorrente aveva individuato puntualmente le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione che impedivano il rilascio del titolo edilizio necessario per l'opera progettata. Tale individuazione era sufficiente a dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione.
Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessari ulteriori incombenti istruttori. La documentazione ancora eventualmente utile avrebbe potuto essere acquisita dalla società tramite accesso ai documenti, senza necessità di protrarre l'istruttoria del ricorso straordinario.
Natura del Piano e competenza della Giunta regionale
Il primo motivo è stato respinto. Il Piano paesaggistico, pur contenendo prescrizioni vincolanti e conformative, non è un regolamento in senso proprio. Esso costituisce un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, fondato sull'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Piano svolge una pluralità di funzioni: analizza le caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative del territorio; individua gli ambiti territoriali; stabilisce diversi gradi di tutela; detta indirizzi e prescrizioni destinati a trovare applicazione anche negli strumenti di pianificazione locali; prevede misure di conservazione, gestione, recupero e riqualificazione.
Per tale ragione, la competenza prevista dall'art. 27 dello Statuto speciale per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti non si applica al Piano paesaggistico. La sua approvazione da parte della Giunta regionale è stata ritenuta conforme alla disciplina regionale e al d.lgs. n. 42 del 2004. Il Collegio ha ritenuto non rilevante, ai fini della decisione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 45 del 1989, poiché l'approvazione del Piano risultava comunque conforme al quadro normativo applicabile e all'intesa sottoscritta il 19 febbraio 2007 tra la Regione Sardegna e il Ministero competente.
Fascia costiera e vincolo di inedificabilità
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le censure relative all'inedificabilità della fascia costiera. L'art. 10-bis della legge regionale Sardegna n. 45 del 1989 dichiara inedificabili, per esigenze di integrale conservazione dei caratteri naturalistici e storico-morfologici, i terreni costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla battigia, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione.
Il Piano paesaggistico ha recepito e specificato tale disciplina mediante l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, secondo cui sono inedificabili i terreni costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla battigia, anche se elevati sul mare, e quelli delle isole minori entro 150 metri. La disposizione si applica anche agli interventi disciplinati dall'art. 15 delle N.T.A.
Secondo il Consiglio di Stato, gli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 attribuiscono al Piano paesaggistico un ruolo centrale nella gestione del patrimonio paesaggistico e nella definizione del regime d'uso dei beni tutelati. Il Piano non si limita a ricognire vincoli già esistenti, ma può svolgere una funzione attiva e innovativa di pianificazione e conformazione del territorio e dei diritti dei proprietari.
Le esigenze di tutela dei territori costieri prevalgono sulle aspettative edificatorie dei privati. Le limitazioni paesaggistiche conformative non incidono sulla commerciabilità del bene né impediscono ogni forma di redditività diversa dallo sfruttamento edilizio; esse sono quindi coerenti con l'art. 9 Cost. e con la funzione sociale della proprietà prevista dall'art. 42, comma 2, Cost.
Discrezionalità dell'amministrazione nella pianificazione
Le scelte relative alla destinazione delle singole aree non richiedono una motivazione specifica ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali, di natura tecnico-discrezionale, posti a fondamento del piano.
L'individuazione delle aree tutelate, la delimitazione degli ambiti e la modulazione del regime vincolistico rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione regionale. Tali scelte sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o per carenza dell'istruttoria, vizi che nel caso concreto non sono stati dimostrati.
Rapporti tra pianificazione paesaggistica e urbanistica comunale
È stata respinta anche la censura relativa all'invasione delle competenze urbanistiche dei Comuni. L'art. 144, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici comunali, provinciali e delle città metropolitane e prevalgono immediatamente sulle disposizioni difformi.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui, pur disponendo la Regione Sardegna di competenze in materia di edilizia, urbanistica e profili paesistico-ambientali, tali competenze incontrano i limiti derivanti dalle norme statali qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tra queste rientrano le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulla prevalenza dei piani paesaggistici e sulle misure di salvaguardia.
Ne consegue la legittimità dell'art. 15 delle N.T.A., che preclude le costruzioni negli ambiti paesaggistici costieri fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano. Il rapporto tra Piano paesaggistico e pianificazione locale è inoltre disciplinato dagli artt. 4, 105, 106 e 107 delle N.T.A., che prevedono il coordinamento e l'adeguamento degli strumenti regionali, provinciali e comunali.
Concertazione istituzionale e partecipazione
Il Collegio ha escluso la violazione delle regole procedimentali sulla concertazione. La formazione del Piano è stata accompagnata da una pluralità di strumenti partecipativi e di coordinamento:
- ventidue conferenze di copianificazione con i Comuni;
- una conferenza con le Province;
- incontri con associazioni di categoria, industriali, commercianti, artigiani e cooperative;
- incontri tecnici tra l'ufficio regionale del Piano e gli amministratori locali;
- pubblicazione della proposta e presentazione di osservazioni;
- audizioni presso la competente Commissione consiliare;
- previsione di intese per il coordinamento degli interventi conformi al Piano.
La mancata partecipazione di singoli Comuni alle conferenze non è stata ritenuta decisiva, considerato il carattere essenzialmente informativo e divulgativo di tali incontri e l'esistenza di ulteriori strumenti di partecipazione.
Le intese previste dall'art. 11 delle N.T.A. costituiscono una misura ulteriore di coordinamento tra Regione, Province e Comuni. Esse consentono la valutazione condivisa degli interventi conformi al Piano anche prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, assicurando il raccordo tra tutela paesaggistica, pianificazione territoriale e discipline di settore.
Esame delle osservazioni e ruolo degli organi tecnici
La censura specifica relativa alle osservazioni della società è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova della loro effettiva trasmissione e del mancato esame.
Quanto alla valutazione complessiva delle osservazioni, il Consiglio di Stato ha rilevato che ne erano state presentate circa 2.800, di cui 2.120 provenienti da enti locali. La Regione aveva istituito gruppi istruttori, organizzato un sistema informatizzato di classificazione e gestione, condiviso criteri e modalità di analisi con il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica e reso consultabili gli esiti dell'istruttoria.
La valutazione finale era rimasta alla Giunta regionale, che aveva accolto le osservazioni dirette a migliorare il contenuto normativo e cartografico del Piano e respinto quelle incompatibili con i suoi criteri informatori. Il ricorso a gruppi tecnici e al Comitato scientifico non ha comportato una sostituzione dell'organo competente, poiché tali organismi avevano svolto soltanto funzioni tecniche e consultive di supporto.
Modifiche tra adozione e approvazione
È stata respinta la censura secondo cui il Piano approvato sarebbe stato sostanzialmente diverso da quello adottato. Il testo definitivo aveva tenuto conto delle modifiche normative sopravvenute, in particolare dei decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006, ma non aveva alterato i criteri ispiratori e l'assetto essenziale del Piano.
La rinnovazione della fase di adozione, pubblicazione e partecipazione sarebbe stata necessaria soltanto in presenza di un mutamento consistente e rilevante delle caratteristiche essenziali e dei principi informatori del Piano. Tale mutamento non è stato ravvisato.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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