Sentenza n. 137/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento sindacale del Comune di San Martino in Pensilis prot. n. 0006572 del 22-05-2025, con il quale è stata inflitta nei confronti dell’odierna ricorrente una sanzione così articolata: 1) squalifica di detta associazione dalla Corsa dei Carri del 30.04.2025; 2) provvisoria rideterminazione dell’ordine di arrivo della detta corsa, in virtù del quale la citata associazione risulta 2°classificata; 3) retrocessione della stessa associazione al terzo posto di partenza per la Carrese del 30.04.2026; 4) decurtazione, sempre nei confronti dell’associazione ricorrente, del contributo economico assegnato dal Comune per la Carrese del 30.04.2026; nonché di ogni altro atto presupposto conseguenziale e/o, comunque, connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione ricorrente in data 19.12.2025 : del Decreto Sindacale del 2/10/2025 - Protocollo n. 0012153 con cui è stata comminata la squalifica dell’Associazione Carro dei Giovanotti Onlus per la Corsa dei Carri del 30 aprile 2025 e, quindi, la retrocessione al terzo posto per la Carrese del 2026 e la decurtazione del sollievo economico comunale a detta associazione per la preparazione della corsa 2026 e, per quanto occorrer possa, della propedeutica nota sindacale prot. n. 0007564 del 18/06/2025 (all.2), nonché, in parte qua, del regolamento comunale della tradizionale “Carrese” approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2025 art. 10 lett. B e C e del disciplinare della “Corsa dei Carri” art. 9 lett. d).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti sindacali di squalifica dalla Corsa dei Carri, rideterminazione dell'ordine di arrivo, retrocessione nella posizione di partenza e decurtazione del contributo comunale, nonché gli atti presupposti e le disposizioni regolamentari applicate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento sindacale adottato dopo la manifestazione della Carrese del 30 aprile 2025, contestando la squalifica conseguente alla presunta positività di uno dei buoi impiegati nella corsa a sostanze vietate dal regolamento, la conseguente rideterminazione dell'ordine di arrivo, la retrocessione al terzo posto per la manifestazione del 2026 e la decurtazione del contributo economico comunale. Ha dedotto, con il ricorso introduttivo, violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare della manifestazione, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di istruttoria; violazione del legittimo affidamento e dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione; difetto di motivazione sull'interesse pubblico. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto sindacale, la nota comunicativa dell'esito degli accertamenti, le disposizioni regolamentari e il disciplinare applicati, deducendo violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990, violazione della disciplina della Carrese e dei regolamenti antidoping richiamati, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 97 Cost. e illegittimità derivata delle disposizioni regolamentari. Il Comune e l'associazione controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che le sanzioni e le squalifiche adottate nell'ambito della disciplina interna della manifestazione non costituiscano provvedimenti amministrativi imputabili al Comune. Sebbene siano stati formalmente adottati dal Sindaco e da altri organi comunali, tali organi, nella gestione della manifestazione, esercitano funzioni estranee a quelle istituzionali dell'ente e sono utilizzati per il loro valore rappresentativo della comunità cittadina. La disciplina della Carrese regola infatti i rapporti tra i soggetti partecipanti alla manifestazione ludica, distinguendosi dalle autonome attività comunali di tutela dell'ordine pubblico. Gli atti impugnati sono pertanto privi della natura e dei caratteri propri del provvedimento amministrativo e non sono soggetti alla giurisdizione amministrativa. È stata dichiarata applicabile la translatio iudicii: il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda, entro il termine previsto.
art. 3 l. n. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
artt. 7 e ss. l. n. 241/1990
Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state dedotte con i motivi aggiunti, ma non sono state esaminate nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile questione di giurisdizione relativa ai motivi aggiunti, consentendo alle parti di interloquire prima della decisione.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è stato formulato come parametro di legittimità, ma non è stato scrutinato nel merito.
Massime di principio
- Le sanzioni e le squalifiche adottate nell'ambito della disciplina interna di una manifestazione ludica locale, dirette a regolare i rapporti tra i partecipanti, non costituiscono provvedimenti amministrativi quando l'organo comunale agisce con funzioni estranee ai compiti istituzionali dell'ente e per il suo solo valore rappresentativo della comunità.
- La formale adozione di un atto da parte del Sindaco o di altro organo comunale non è sufficiente a fondare la giurisdizione amministrativa: occorre verificare la natura sostanziale del potere esercitato e se l'atto sia effettivamente imputabile all'amministrazione secondo l'ordinamento pubblicistico.
- Devono essere distinte le attività comunali istituzionali, quali la tutela dell'ordine pubblico durante una manifestazione, dagli atti di gestione della manifestazione stessa, che regolano i rapporti interni tra i partecipanti e possono restare estranei al regime dei provvedimenti amministrativi.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti della domanda.
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