Cassazione Penale, Sentenza n. 05388/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con un motivo promiscuo di violazione di legge e motivazione apparente/contraddittoria, dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Le censure sostengono: mancata e contraddittoria motivazione circa la partecipazione all'associazione mafiosa e a quella dedita al narcotraffico; omissione di risposta a punti sollevati nella memoria al riesame; la percezione di uno stipendio sarebbe compatibile con una pregressa condanna; il riferimento a un appunto del 2019 sarebbe fuori periodo; i collaboratori non avrebbero mai indicato la permanenza del ricorrente nel clan Nizza; le intercettazioni sarebbero travisate e riconducibili alla sola preoccupazione per il figlio a seguito di una sparatoria; carenza delle esigenze cautelari in considerazione della cessazione dei fatti rilevanti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito completa e logica: la gravità indiziaria è fondata su dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (tra cui il figlio Salvatore Sam Privitera, Scavone, Corra, i fratelli Sanfilippo) e su intercettazioni, in particolare captazioni di maggio 2021, dalle quali emerge che Privitera, benché detenuto, percepiva stipendio, aveva disponibilità di un telefono, impartiva direttive tramite il figlio, si interessava e interveniva in vicende associative e nel narcotraffico (approvvigionamenti, prezzi, indicazioni operative). È stato inoltre valorizzato il precedente di condanna per il medesimo reato associativo. Le censure difensive sono state giudicate generiche o incompatibili con il complessivo impianto motivazionale; non è emerso travisamento decisivo delle intercettazioni; le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti anche alla luce della personalità e della recidiva del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria.
Norme richiamate
La Corte applica il principio secondo cui la partecipazione ad associazione di tipo mafioso si valuta sulla base della stabile inserzione dell'agente nella struttura e della sua messa a disposizione per il perseguimento degli scopi criminosi; elementi come la percezione di un 'paga/stipendio', la disponibilità di comunicazioni dall'interno del carcere e il coordinamento tramite terzi (il figlio) possono costituire indizi rilevanti
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Richiamata dalla Corte per confermare il principio di valutazione della stabile inserzione nella struttura mafiosa e della sua rilevanza ai fini della gravità indiziaria
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Richiamata insieme alla precedente per consolidare il principio giurisprudenziale sulla caratterizzazione della partecipazione mafiosa come stabile e organizzativa
Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 (Bagalà)
Affermato che il mancato esame formale di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non è deducibile in cassazione quando gli argomenti siano logicamente incompatibili con il complessivo impianto motivazionale, principio applicato nel caso
Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019 (Forzini)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema dell'esame della memoria difensiva e della compatibilità degli argomenti con la motivazione del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in materia di associazione mafiosa o narcotraffico è necessario proporre censure specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche o meri rilievi non sono sufficienti.
- Dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, riscontri documentali (elenco percepenti stipendio) e intercettazioni concordanti costituiscono una piattaforma indiziaria solida e difficilmente superabile con contestazioni generiche.
- La condizione di detenzione non esclude di per sé la partecipazione al sodalizio: l'uso di telefoni, l'impiego di intermediari (es. il figlio) e la percezione di un 'stipendio' possono costituire indizi di continuazione dell'attività criminosa anche dall'interno del carcere.
- Il rimedio in cassazione contro provvedimenti del riesame richiede di dimostrare che omissioni o travisamenti della motivazione siano effettivamente decisivi; non è sufficiente l'affermazione della mancata risposta se le ragioni difensive risultano incompatibili con le risultanze investigative.
- Contestare l'interpretazione delle intercettazioni richiede una precisa indicazione degli elementi travisati e della loro incidenza sul giudizio complessivo; deduzioni generiche di 'travisamento' sono inefficaci.
- Sulle esigenze cautelari il giudice può valorizzare la personalità del soggetto, precedenti condanne e la persistenza di elementi indiziari anche se vi è un periodo di 'silenzio' temporale nei fatti contestati; occorre dimostrare specificamente l'assenza di pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio.
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