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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05388/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con un motivo promiscuo di violazione di legge e motivazione apparente/contraddittoria, dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Le censure sostengono: mancata e contraddittoria motivazione circa la partecipazione all'associazione mafiosa e a quella dedita al narcotraffico; omissione di risposta a punti sollevati nella memoria al riesame; la percezione di uno stipendio sarebbe compatibile con una pregressa condanna; il riferimento a un appunto del 2019 sarebbe fuori periodo; i collaboratori non avrebbero mai indicato la permanenza del ricorrente nel clan Nizza; le intercettazioni sarebbero travisate e riconducibili alla sola preoccupazione per il figlio a seguito di una sparatoria; carenza delle esigenze cautelari in considerazione della cessazione dei fatti rilevanti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito completa e logica: la gravità indiziaria è fondata su dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (tra cui il figlio Salvatore Sam Privitera, Scavone, Corra, i fratelli Sanfilippo) e su intercettazioni, in particolare captazioni di maggio 2021, dalle quali emerge che Privitera, benché detenuto, percepiva stipendio, aveva disponibilità di un telefono, impartiva direttive tramite il figlio, si interessava e interveniva in vicende associative e nel narcotraffico (approvvigionamenti, prezzi, indicazioni operative). È stato inoltre valorizzato il precedente di condanna per il medesimo reato associativo. Le censure difensive sono state giudicate generiche o incompatibili con il complessivo impianto motivazionale; non è emerso travisamento decisivo delle intercettazioni; le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti anche alla luce della personalità e della recidiva del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte applica il principio secondo cui la partecipazione ad associazione di tipo mafioso si valuta sulla base della stabile inserzione dell'agente nella struttura e della sua messa a disposizione per il perseguimento degli scopi criminosi; elementi come la percezione di un 'paga/stipendio', la disponibilità di comunicazioni dall'interno del carcere e il coordinamento tramite terzi (il figlio) possono costituire indizi rilevanti

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiamata dalla Corte per confermare il principio di valutazione della stabile inserzione nella struttura mafiosa e della sua rilevanza ai fini della gravità indiziaria

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Richiamata insieme alla precedente per consolidare il principio giurisprudenziale sulla caratterizzazione della partecipazione mafiosa come stabile e organizzativa

  • Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 (Bagalà)

    Affermato che il mancato esame formale di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non è deducibile in cassazione quando gli argomenti siano logicamente incompatibili con il complessivo impianto motivazionale, principio applicato nel caso

  • Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019 (Forzini)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema dell'esame della memoria difensiva e della compatibilità degli argomenti con la motivazione del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in materia di associazione mafiosa o narcotraffico è necessario proporre censure specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche o meri rilievi non sono sufficienti.
  • Dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, riscontri documentali (elenco percepenti stipendio) e intercettazioni concordanti costituiscono una piattaforma indiziaria solida e difficilmente superabile con contestazioni generiche.
  • La condizione di detenzione non esclude di per sé la partecipazione al sodalizio: l'uso di telefoni, l'impiego di intermediari (es. il figlio) e la percezione di un 'stipendio' possono costituire indizi di continuazione dell'attività criminosa anche dall'interno del carcere.
  • Il rimedio in cassazione contro provvedimenti del riesame richiede di dimostrare che omissioni o travisamenti della motivazione siano effettivamente decisivi; non è sufficiente l'affermazione della mancata risposta se le ragioni difensive risultano incompatibili con le risultanze investigative.
  • Contestare l'interpretazione delle intercettazioni richiede una precisa indicazione degli elementi travisati e della loro incidenza sul giudizio complessivo; deduzioni generiche di 'travisamento' sono inefficaci.
  • Sulle esigenze cautelari il giudice può valorizzare la personalità del soggetto, precedenti condanne e la persistenza di elementi indiziari anche se vi è un periodo di 'silenzio' temporale nei fatti contestati; occorre dimostrare specificamente l'assenza di pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio.

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