Sentenza n. 1748/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo 172/2025 del 19/2/2025, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. Lavoro, nel procedimento n. 514/2025 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo che riconosceva il diritto alla Carta docente del valore nominale di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 172/2025 del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025 e condannato il Ministero all’attribuzione del relativo valore di € 500,00. Il titolo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero, anche ai fini dell’esecuzione, nonché all’ufficio scolastico provinciale competente. Nonostante la notificazione e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato concreta esecuzione al titolo, salvo il pagamento delle spese processuali e degli onorari di avvocato. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione integrale, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando la rituale notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché l’assenza di prova dell’adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’obbligo esecutivo comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione, se non già integralmente corrisposti; sono invece escluse le eventuali spese di precetto, riferibili alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nel successivo termine di novanta giorni e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha escluso la necessità di una penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi; il TAR lo utilizza come strumento per imporre al Ministero l’adempimento del decreto ingiuntivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata nel decreto ingiuntivo quale fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce, insieme alla notificazione, il presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente per escludere un compenso ulteriore al dirigente del Ministero nominato commissario ad acta, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato quale riferimento normativo della disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’inottemperanza a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e regolarmente notificato può essere fatta valere mediante il ricorso ex art. 112 c.p.a., una volta decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’obbligo di esecuzione del titolo può comprendere le spese e i diritti successivi all’emissione del provvedimento giudiziario, quando siano necessari per il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo e non siano già stati corrisposti; non comprende invece le spese di precetto, se conseguenti alla libera scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
- La nomina di un commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di una penalità di mora quando essa assicuri in tempi ragionevoli il soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo.
- L’attività di commissario ad acta svolta da un dirigente dell’amministrazione inadempiente può essere espletata senza compenso aggiuntivo quando rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui è testualmente riferita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →